FAQ
Quali sono
REQUISITI PER DIVENTARE MEDIATORE FAMILIARE?
Ai sensi della recente Riforma Cartabia attuata con il DM 151/2023 “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare” pubblicato nella GU il 1.11.2023 in vigore dal 15.11.2023 (art 4 intitolato “Requisiti per l’esercizio della professione di mediatore familiare”) possono esercitare la professione solo coloro che seguano un percorso formativo (di almeno 320 ore) presso un Ente (come l'AIMeA ) iscritto al MIMI (ex Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi della L. 4/2013 o da soggetti come la Camera Nazionale per la Medizione e l'Arbirato (CNMA) da questi riconosciuti e abbiano
- Un’iscrizione a un’Associazione di categoria ex L. 4/2013 (quali l'AIMeA) oppure, in alternativa
- Una Certificazione secondo la Normativa Tecnica UNI 11644 oppure
- Diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale
Qual è la procedura
PER ISCRIVERSI COME MEDIATORI FAMILIARI PRESSO I TRIBUNALI?
In linea con quanto previsto dalla riforma Cartabia, molti tribunali stanno invitando i professionisti a presentare domanda per essere inseriti nel nuovo elenco dei mediatori familiari. Per potersi iscrivere a tali liste occorre essere in possesso dei requisiti di cui alla L 206/2021, verificare le scadenze indicate dai diversi Bandi dei Tribunali in cui si esercita la professione e consegnare la documentazione da questi richiesta.
Normalmente a) attestato di un idoneo corso di formazione per mediatori familiari; b) iscrizione a un’associazione di categoria di mediatori familiari da almeno 5 anni; c) certificato di residenza; d) estratto del casellario giudiziale.
FAQ
Per potersi inscrivere negli elenchi dei Mediatori Familiari presso il Tribunale occorre:
- Essere iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei mediatori familiari (ad esempio l'AIMeA) inserite nell’elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy
- Avere una formazione adeguata e competenze specifiche in materia di disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza domestica e di genere
- Essere di condotta morale specchiata
- Aver frequentato un corso per mediatori familiari o di aggiornamento sulla mediazione familiare, per integrare il proprio percorso formativo
- Essere iscritti da almeno 5 anni al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex L.4/2013
- Non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, interdizione dai pubblici uffici, misure di prevenzione o sanzioni disciplinari
Per esercitare la professione di mediatore familiare è sufficiente partecipare a un corso di formazione di 320 ore presso un Ente ex L 4/2013 o da soggetti (come il nostro ENTE) da questi riconosciuti. Non è invece necessaria l’iscrizione da almeno 5 anni presso detti Enti richiesta solo per l’accesso alle liste dei Tribunali
- Diritti reali
- Successioni ereditarie
- Condominio
- Risarcimento del danno da responsabilità medica e/o sanitaria
- Locazione
- Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Patti di famiglia
- Affitto aziende
- Comodato
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Contratti di prestazione d’opera
- Contratti di rete
- Somministrazione
- Società di Persone
- Subforniture
- il costo della procedura è molto esiguo ed incide sul valore della controversia nella misura del 4%, in luogo dei costi giudiziali che hanno un’incidenza pari al 30%;
- il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo equivalente a quello di una sentenza passata in giudicato e, quindi, inappellabile ed idoneo a dare luogo a esecuzione forzata o iscrizione di ipoteca giudiziale laddove non rispettato;
- l'eventuale consulenza tecnica espletata in mediazione, in caso di insuccesso del procedimento viene assunta in giudizio e ottenuta a costi molto più bassi, grazie alle convenzioni stipulate dagli organismi privati con i CTU (in mediazione detti CTM);
- durata: la procedura ha un durata di soli 3 mesi (diversamente, i tempi giudiziari sono lunghi e imprevedibili);
- elimina l’alea giudiziale: l’accordo è frutto di reciproche concessioni negoziate delle parti stesse, che eliminano il rischio di subire una sentenza imposta dal giudice che decide secondo diritto e non tiene conto degli equilibri e dei bisogni delle parti.
- è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro sui primi 100.000 euro (con assoggettabilità ad imposta della sola eccedenza);
- è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di accordo (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura);
- per le mediazioni obbligatorie ex art 5 e quelle demandate dal giudice è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di successo per i compensi corrisposti al proprio avvocato (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura);
- in caso di abbandono del giudizio è previsto un ulteriore credito di imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato
- credito d’imposta per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali possono cumularsi fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica.
Per saperne di più sui costi della mediazione, consulta il nostro approfondimento.
- Laurea Magistrale o a ciclo unico;
- Laurea Triennale con l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale