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FAQ

Quali sono
REQUISITI PER DIVENTARE MEDIATORE FAMILIARE?

Ai sensi della recente Riforma Cartabia attuata con il DM 151/2023 “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare” pubblicato nella GU il 1.11.2023 in vigore dal 15.11.2023 (art 4 intitolato “Requisiti per l’esercizio della professione di mediatore familiare”) possono esercitare la professione solo coloro che seguano un percorso formativo (di almeno 320 ore) presso un Ente (come l'AIMeA ) iscritto al MIMI (ex Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi della L. 4/2013 o da soggetti come la Camera Nazionale per la Medizione e l'Arbirato (CNMA) da questi riconosciuti e abbiano

  • Un’iscrizione a un’Associazione di categoria ex L. 4/2013 (quali l'AIMeA) oppure, in alternativa
  • Una Certificazione secondo la Normativa Tecnica UNI 11644 oppure
  • Diploma di laurea almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale

Qual è la procedura
PER ISCRIVERSI COME MEDIATORI FAMILIARI PRESSO I TRIBUNALI?

In linea con quanto previsto dalla riforma Cartabia, molti tribunali stanno invitando i professionisti a presentare domanda per essere inseriti nel nuovo elenco dei mediatori familiari. Per potersi iscrivere a tali liste occorre essere in possesso dei requisiti di cui alla L 206/2021, verificare le scadenze indicate dai diversi Bandi dei Tribunali in cui si esercita la professione e consegnare la documentazione da questi richiesta.

Normalmente a) attestato di un idoneo corso di formazione per mediatori familiari; b) iscrizione a un’associazione di categoria di mediatori familiari da almeno 5 anni; c) certificato di residenza; d) estratto del casellario giudiziale.

FAQ

Per potersi inscrivere negli elenchi dei Mediatori Familiari presso il Tribunale occorre:

  • Essere iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei mediatori familiari (ad esempio l'AIMeA) inserite nell’elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy
  • Avere una formazione adeguata e competenze specifiche in materia di disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza domestica e di genere
  • Essere di condotta morale specchiata
  • Aver frequentato un corso per mediatori familiari o di aggiornamento sulla mediazione familiare, per integrare il proprio percorso formativo
  • Essere iscritti da almeno 5 anni al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex L.4/2013
  • Non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, interdizione dai pubblici uffici, misure di prevenzione o sanzioni disciplinari

Per esercitare la professione di mediatore familiare è sufficiente partecipare a un corso di formazione di 320 ore presso un Ente ex L 4/2013 o da soggetti (come il nostro ENTE) da questi riconosciuti. Non è invece necessaria l’iscrizione da almeno 5 anni presso detti Enti richiesta solo per l’accesso alle liste dei Tribunali

La legge riconosce rilevanza ai Registri degli Enti ex L 4/2013 la cui iscrizione viene richiesta per l’esercizio della professione del Mediatore Familiare ai sensi dell’art 4 del DM 151/2023. Inoltre, la recente riforma cartabia ha istituito appositi elenchi presso i Tribunali dei Mediatori Familiari
Ai sensi dell’art 5 del DM 151/2023 possono esercitare la professione coloro che abbiano seguito un corso di formazione per mediatori familiari riconosciuto da associazioni professionali ex l 4/2013 (quali l'AIMeA) oppure erogato soggetti come la Camera Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato (CNMA) da queste riconosciuti e che possieda i seguenti requisiti minimi: - 240 ore di lezione teorico-pratiche da svolgersi anche online di cui almeno 180 ore in collegamento audiovisivo in modalità sincrona e 60 ore mediante video-lezioni registrate; -80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare
Ai sensi del combinato disposto degli art 3-4-5 del DM 151/2023 per l’esercizio della professione di mediatore familiare è sufficiente la partecipazione a un corso con determinate caratteristiche e il possesso di un’iscrizione a un’associazione ex l 4/2013 (quali l'AIMeA) o in alternativa la certificazione uni11644.
La Definizione del Mediatore Familiare è contenuta nell’art 2 del DM 151/2023 ai sensi del quale il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o difficoltà di un rapporto di coppia prima, durante o dopo l’evento separativo. Ruolo del Mediatore Familiare è quello di aiutare i soggetti coinvolti nel conflitto familiare a riorganizzare la loro relazione anche mediante il raggiungimento di un accordo funzionale alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.
Il compenso del Mediatore Familiare è disciplinato dal recente DM 151/2023 artt. 7 e 8 dedicati al Compenso del Mediatore Familiare. In particolare, il comma 4 prevede che ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40.00 oltre oneri di legge. Somma che può essere aumentata nei casi si media e alta difficoltà
La Mediazione è un processo in cui un mediatore neutrale assiste le parti in conflitto per raggiungere una soluzione condivisa e soddisfacente per entrambe. Questo metodo alternativo di risoluzione delle controversie sta guadagnando sempre più terreno, offrendo una via d'uscita efficace e spesso più rapida rispetto alla tradizionale giurisprudenza. Esistono diversi tipi di mediazione a seconda dell’ambito in cui lo strumento viene utilizzato (familiare, civile, commerciale, tributaria, ecc..).
La Mediazione è un procedimento informale e riservato, finalizzato alla ricerca negoziata di un accordo amichevole che soddisfi gli interessi delle parti, grazie all’aiuto del Mediatore, un soggetto terzo, neutrale e imparziale con una formazione trasversale in materia giuridica, psicologia e comunicazione che ha partecipato a un apposito corso per mediatore accreditato dal Ministero della Giustizia e abilitante alla professione, come i corsi per mediatori della Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato.
A seconda della materia in cui le tecniche di Mediazione vengono applicate esistono diversi tipi di mediazione: familiare, scolastica, tributaria, civile e commerciale. In ambito civile a seconda che il ricorso al procedimento di mediazione sia volontario o imposto si distingue tra mediazione volontaria e obbligatoria.
La Mediazione Civile è un procedimento informale e riservato in cui il Mediatore aiuta le parti nella ricerca di un accordo che ha ad oggetto tutte le materie del civile e commerciale laddove si tratti di diritti disponibili. Tanto premesso, esistono diversi tipi di mediazione civile che possiamo raggruppare in due macroaree: Mediazione Facoltativa o Volontaria che si aziona su volontà delle parti a prescindere da un obbligo di natura giuridica, ma al solo scopo di provare a trovare un accordo che eviti alle parti di dover affrontare i costi e i tempi della giustizia e della Mediazione Obbligatoria.
La Mediazione Obbligatoria è la forma più diffusa di mediazione e include: le ipotesi in cui si tratta di una materia in cui ai sensi dell’art 5 del d.lgs 28/2010 e ss.mm; il legislatore impone il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che sarà quindi possibile solo nel caso in cui all’esito del procedimento di mediazione non si arrivi a un accordo); la mediazione demandata dal giudice; la mediazione contrattuale, per cui sono le parti stesse che stabiliscono contrattualmente che in caso di lite dovranno rivolgersi a un Organismo di Mediazione. Dall’analisi dei dati statistici ministeriali, il maggior numero di mediazioni proviene dai casi in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità, ossia:
  • Diritti reali
  • Successioni ereditarie
  • Condominio
  • Risarcimento del danno da responsabilità medica e/o sanitaria
  • Locazione
  • Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Patti di famiglia
  • Affitto aziende
  • Comodato
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Contratti di prestazione d’opera
  • Contratti di rete
  • Somministrazione
  • Società di Persone
  • Subforniture
Nei casi di mediazione obbligatoria non è possibile adire la via giudiziaria senza aver esperito un tentativo di mediazione e, se viene adita, il giudice rimanda le parti in mediazione che dovranno avviare la procedura a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, sarà necessaria l’assistenza dell’avvocato in mediazione.
Diversi sono i vantaggi del ricorso alla mediazione civile che possiamo distinguere in: a) Vantaggi Economici e di natura non patrimoniale:
  • il costo della procedura è molto esiguo ed incide sul valore della controversia nella misura del 4%, in luogo dei costi giudiziali che hanno un’incidenza pari al 30%;
  • il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo equivalente a quello di una sentenza passata in giudicato e, quindi, inappellabile ed idoneo a dare luogo a esecuzione forzata o iscrizione di ipoteca giudiziale laddove non rispettato;
  • l'eventuale consulenza tecnica espletata in mediazione, in caso di insuccesso del procedimento viene assunta in giudizio e ottenuta a costi molto più bassi, grazie alle convenzioni stipulate dagli organismi privati con i CTU (in mediazione detti CTM);
  • durata: la procedura ha un durata di soli 3 mesi (diversamente, i tempi giudiziari sono lunghi e imprevedibili);
  • elimina l’alea giudiziale: l’accordo è frutto di reciproche concessioni negoziate delle parti stesse, che eliminano il rischio di subire una sentenza imposta dal giudice che decide secondo diritto e non tiene conto degli equilibri e dei bisogni delle parti.
b) Vantaggi Fiscali della Mediazione:
  • è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro sui primi 100.000 euro (con assoggettabilità ad imposta della sola eccedenza);
  • è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di accordo (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura);
  • per le mediazioni obbligatorie ex art 5 e quelle demandate dal giudice è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di successo per i compensi corrisposti al proprio avvocato (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura);
  • in caso di abbandono del giudizio è previsto un ulteriore credito di imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato
  • credito d’imposta per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali possono cumularsi fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica.
I Costi della Mediazione Il primo incontro di mediazione per le procedure di mediazione depositate dopo 15.11.23 non sarà più gratuito; tuttavia, le parti recupereranno quanto anticipato grazie al credito di imposta, cosicché la partecipazione al primo incontro sarà più o meno gratuita. In particolare, ai sensi dell’art 28 rubricato “Indennità e spese di primo incontro” le parti sono tenute a versare (rispettivamente l’istante, al momento del deposito della domanda di mediazione; l’invitata, al momento dell’adesione) le spese vive (di notifica, firma digitale se sprovviste e rilascio copie documenti) e le indennità di mediazione. Queste ultime sono costituite da spese di avvio e spese di mediazione che per legge sono ridotte del 20% in caso di mediazione obbligatoria e non sono derogabili, a pena di cancellazione dell’Organismo né ripetibili.

Per saperne di più sui costi della mediazione, consulta il nostro approfondimento.
Un mediatore civile guadagna in base alla mediazione che si trova ad affrontare. L’indennità di primo incontro varia a seconda del valore della controversia: da un minimo di 100 euro + iva per parte a 280 euro. Se le parti al primo incontro raggiugono l’accordo oppure decidono di proseguire oltre detto incontro, le spese di mediazione vanno – applicando i minimi inderogabili - da un minimo di 80 euro per parte sino a 7.000 euro, a seconda del valore della controversia.
Il nuovo art. 8, D.M. n. 150 del 24.10.2023 rubricato "Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei Mediatori", prevede quali requisiti di accesso alla professione del Mediatore Civile e Commerciale il possesso della:
  • Laurea Magistrale o a ciclo unico;
  • Laurea Triennale con l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale
e la partecipazione a un Corso di Mediatore Civile di 80 ore più un tirocinio, mediante la partecipazione a 10 incontri di mediazione con partecipazione della parte invitata, erogato da un Ente di Formazione accreditato dal Ministro della Giustizia, come CNMA.
Per esercitare la professione di Mediatore Civile e Commerciale non bisogna essere Avvocato: la legge richiede Laurea Magistrale o a ciclo unico oppure la Laurea Triennale con l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale, oltre la partecipazione a un Corso di 80 ore più tirocinio (mediante la partecipazione a 10 incontri di mediazione con partecipazione della parte invitata) erogato da un Ente di Formazione accreditato dal Ministro della Giustizia.
Non vi sono cause di incompatibilità del Mediatore Civile con altre professioni. Il Mediatore Civile non è incompatibile con l’impiego pubblico né con il ruolo di avvocato. L’unica causa di incompatibilità del mediatore civile è con il ruolo di mediatore penale.