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I nuovi Costi della Mediazione: Riforma Cartabia DM 150/2023

05/12/2023 alle 13:15:28

Il DM 150/2023, entrato in vigore lo scorso 15.11.2023, prevede per le domande di mediazione depositate successivamente a tale data un nuovo sistema di calcolo delle tariffe di mediazione legato al venire meno dell'incontro programmatico.

L’art 8 del d.lgs 28/2010, così come modificato dal d.lgs 149/2022, ha sostituto la previsione precedente, secondo cui il mediatore chiedeva alle parti “di esprimersi sulla possibilità di entrare nel merito della procedura” con la previsione per cui “le parti e i difensori si adoperano per consentire un effettivo confronto sulle rispettive posizioni”.

Dall’analisi delle statistiche ministeriali è emerso, infatti, che la percentuale di conciliazioni e accordi arriva al 50% nei casi in cui le parti  si presentino in mediazione e avviano il tavolo della trattativa. Il cosiddetto “incontro filtro” - introdotto dal decreto del fare all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale in tema di mediazione obbligatoria - si è infatti rivelato in questi anni un limite al successo dell’istituto e al raggiungimento degli obiettivi di deflazione del carico giudiziario, riducendo spesso il ruolo di mediatori e giudici a un ruolo meramente burocratico.

Proprio allo scopo di realizzare gli ambiziosi obiettivi del PNRR di riduzione del contenzioso nella misura del 90% entro giugno 2026, il legislatore è intervenuto con una serie di modifiche ritenute necessarie dal monitoraggio dell’istituto e dei suoi esiti in questi anni, prevedendo il primo incontro effettivo con una disponibilità dell’Organismo della durata di due ore.

Il primo incontro, sebbene a pagamento, sarà tuttavia per le parti sostanzialmente gratuito, grazie al gratuito patrocinio per i non abbienti e alle agevolazioni fiscali nella forma di crediti di imposta.

In particolare, ora:

  • è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di accordo (ridotto della metà in caso di insuccesso della procedura);
  • per le mediazioni obbligatorie ex art. 5 e quelle demandate dal giudice, è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di successo per i compensi corrisposti al proprio avvocato (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura);
  • in caso di abbandono del giudizio, è previsto un ulteriore credito di imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato.

Tali crediti di imposta possono cumularsi fino a un totale annuo di € 2.400 per persona fisica e € 24.000 per persona giuridica. Inoltre, è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro sui primi 100.000 euro (con assoggettabilità ad imposta della sola eccedenza).

I Nuovi Costi della Mediazione

I Nuovi Costi della Mediazione oggi includono la “indennità di primo incontro” ed eventuali ulteriori “Spese di mediazione” se il procedimento prosegue oltre detto incontro o in tale sede si raggiunge l’accordo.

In particolare, ai sensi dell’art 28 rubricato: “Indennità e spese di primo incontro”,  le parti dovranno versare (rispettivamente l’istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e l’invitata, al momento dell’adesione) - oltre alle spese vive (di notifica, firma digitale se sprovviste e rilascio copie documenti) - le indennità di mediazione.

Queste ultime sono costituite da spese di avvio e spese di mediazione, che per legge sono ridotte del 20% in caso di mediazione obbligatoria e i cui minimi non sono derogabili, a pena di cancellazione dell’Organismo né ripetibili.

Costi Mediazione Volontaria

Valore della controversia

Spese Avvio

Spese Mediazione

Totale

Fino a € 1.000

40,00 €

60,00 €

100,00 €

Da € 1.001 a € 50.000

75,00 €

120,00 €

195,00 €

Superiore a € 50.000 e indeterminato

110,00 €

170,00 €

280,00 €

 

Costi Mediazione Obbligatoria

Valore della controversia

Spese Avvio con riduzione del 20%

Spese Mediazione con riduzione del 20%

Totale

Fino a € 1.000

32,00 €

48,00 €

80,00 €

Da € 1.001 a € 50.000

60,00 €

96,00 €

156,00 €

Superiore a € 50.000 e indeterminato

88,00 €

136,00 €

224,00 €

 

In caso di mancato accordo al primo incontro, null’altro è dovuto all’Organismo. Diversamente, in caso di prosecuzione del procedimento o di accordo al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione, decurtate dell’importo anticipato a “titolo di spese di mediazione”.

Si riportano di seguito gli importi minimi, di cui alla tabella allegata al DM 150/2023 (fermo restando che ogni Organismo può adottare valori minimi, medi e massimi) dovuti da ciascuna parte e in solido:

Mediazione Volontaria  - Minimi

Valore della controversia

Mancato Accordo

Fino a € 1.000

80,00 €

Da € 1.001 a € 5.000

160,00 €

Da € 5.001 a € 10.000

290,00 €

Da € 10.001 a € 25.000

440,00 €

Da € 25.001 a € 50.000

720,00 €

Da € 50.0001 a € 150.000

1.200,00 €

Da € 150.001 a € 250.000

1.500,00 €

Da € 250.001 a € 500.000

2.500,00 €

Da € 500.001 a € 1.500.000

3.900,00 €

Da € 1.500.001 a € 2.500.000

4.600,00 €

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

6.500,00 €

Oltre € 5.000.000

+ 0,2

 

Nei casi di Mediazione Obbligatoria – Minimi con riduzione del 20%

Valore della controversia

Mancato Accordo

Fino a € 1.000

 64,00 €

Da € 1.001 a € 5.000

128,00 €

Da € 5.001 a € 10.000

232,00 €

Da € 10.001 a € 25.000

352,00 €

Da € 25.001 a € 50.000

576,00 €

Da € 50.0001 a € 150.000

960,00 €

Da € 150.001 a € 250.000

1.200,00 €

Da € 250.001 a € 500.000

2.000,00 €

Da € 500.001 a € 1.500.000

3.120,00 €

Da € 1.500.001 a € 2.500.000

3.680,00 €

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

5.200,00 €

Oltre € 5.000.000

0,16%

Es: Facendo riferimento ai Minimi Tabellari - Valore della controversia 1.000 euro in caso di mediazione obbligatoria ciascuna parte dovrà corrispondere all’Organismo euro 64.00 meno 48.00 (spese di mediazione) già corrisposte= euro 16.00

Il legislatore ha poi previsto delle ipotesi di aumento delle tariffe della tabella di cui sopra. In particolare:

  • Per la conciliazione al primo incontro, si avrà una maggiorazione del 10%;
  • Per gli accordi raggiunti in incontri successivi al primo, si avrà una maggiorazione del 25%;
  • È previsto un aumento del 20% in ragione di almeno uno dei seguenti requisiti:
    • esperienza e competenza del mediatore designato di comune accordo su indicazione delle parti;
    • complessità delle questioni oggetto della procedura, come l’impegno richiesto dal mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Determinazione del Valore della Controversia

Per quanto riguarda la determinazione del valore della controversia, ai sensi dell’art. 29 del DM nr.150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda deve indicare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda deve indicarne il valore. Nel caso in cui la domanda o l’atto di adesione non contengano le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordino sul suo valore, ovvero siano stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, qualora sorgano nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.