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Arbitrato

Arbitrato

Cos’è e come funziona l’Arbitrato

L’Arbitrato è una ADR “Alternative Dispute Resolution” ossia una tecnica di risoluzione delle controversie alternativa al giudizio, disciplinata nel Titolo VIII del Libro IV del codice di rito.

Arbitrato Significato

Si tratta di uno strumento con il quale le parti, consensualmente, tramite una convenzione di arbitrato (compromesso o clausola compromissoria), affidano a uno o più soggetti terzi, chiamati arbitri, l’incarico di risolvere la controversia con una decisione vincolante c.d. lodo, il quale, a seconda che si tratti di arbitrato rituale o irrituale, assume valore, rispettivamente, di sentenza o di statuizione negoziale.

La procedura di Arbitrato consente di alleggerire il carico giudiziario, che può essere gestito da una Camera Arbitrale istituita presso le Camere di Commercio ovvero Enti deputati a gestire la risoluzione delle controversie, come CNMA.

Diversi sono i vantaggi dell’Arbitrato, quali: 

  • rapidità (la durata del procedimento di arbitrato è di 120/180 giorni); 
  • semplicità delle regole che lo caratterizzano (le parti possono scegliere la disciplina applicabile al merito del procedimento; la sede dell’arbitrato e la lingua in cui dovrà svolgersi il procedimento
  • riservatezza della procedura (importante per proteggere il know how aziendale e la reputazione delle aziende in esso coinvolte, soprattutto nei casi di Arbitrato Societario);
  • economicità dei costi (predeterminati dal tariffario di cui al seguente link).
  • opportunità fiscali per chi ricorre alla procedura (per l'arbitrato è riconosciuto a ciascuna parte un credito di imposta fino a 250 euro);

Palesi, dunque, le ragioni che hanno spinto la recente Riforma del Processo Civile (D.lgs 149/2022) c.d. “Cartabia” a esortarne il ricorso, fornendo a tal fine un’ulteriore rosa di incentivi; basti pensare al nuovo art. 818 c.p.c., con il quale si è voluto concedere all’Arbitro il potere di adottare misure cautelari.

Si è in tal modo esteso il potere cautelare dell’Arbitro a tutte le materie attribuite alla sua competenza. La considerazione, implicita, di partenza è che l'Arbitrato, per poter davvero essere uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (rispetto alle aule dei tribunali) ed essere maggiormente utilizzato, necessita di una forte fiducia da parte degli operatori. Si leggono in quest’ottica i diversi incentivi previsti dal legislatore (Per saperne di più clicca qui)

Procedimento di Arbitrato

Sia nel caso in cui le parti abbiano previsto, in caso di controversia, il ricorso all'Arbitrato, sia nel caso in cui, in assenza di una specifica clausola in tal senso, decidano di ricorrere all'istituto oppure laddove (trattandosi di mediazione obbligatoria) la procedura di mediazione termini con mancato accordo, le parti possono affidare la risoluzione della controversia ad un Arbitro Unico ovvero un Collegio Arbitrale.

Le parti possono, inoltre, statuire nell'accordo arbitrale le condizioni di nomina degli arbitri oppure affidare tale compito ad uno specifico soggetto terzo (CNMA ovvero il Presidente del Tribunale).

Il procedimento arbitrale rituale si svolge secondo le norme di cui all' art. 806 e ss. del codice di procedura civile e ha  una durata di 180 giorni secondo l'iter descritto nel Regolamento dell'Ente (scaricabile tramite il seguente link).

NB: Nel caso in cui le parti abbiano avviato un Arbitrato semplificato potranno stabilire i tempi degli incontri e delle udienze e la decisione dovrà essere resa entro 30 giorni dal termine della fase istruttoria.

 

Avvia una domanda di Arbitrato

La domanda di Arbitrato, scaricabile qui o in fondo alla pagina nella sezione “Elenco Allegati”, dovrà trasmettersi alla Segreteria mediante PEC cnma@legalmail.it  o a mezzo Fax 06.56.56.18.68. Dovranno, inoltre, inviarsi a mezzo posta una copia originale per la segreteria, una copia originale per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri. In caso di Arbitrato rituale la procura e tutti gli atti depositati, esclusi i documenti allegati, sono assoggettati all'imposta di bollo (una marca da bollo da 16 euro ogni quattro facciate).

Per il pagamento dei diritti di segreteria di seguito le coordinate:

Bonifico Bancario 

Intestatario: CNMA – Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

IBAN: IT29J0623003201000064173947  – Banca CARIPARMA

CAUSALE: Avvio Procedura (nome delle parti)

 

Arbitrato Ordinario: se la controversia sorge da un contratto contenente una clausola arbitrale che fa riferimento alla devoluzione della risoluzione della lite a CNMA, l'attivante dovrà depositare una domanda di arbitrato contenente gli elementi previsti dall'art. 2 del regolamento ordinario.

Arbitrato Semplificato o a decisione rapida: laddove le parti richiedano l'impegno contrattuale a svolgere gli incontri e le udienze in tempi predefiniti, e a rendere il lodo arbitrale entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria, per attivare la procedura sarà necessario depositare una domanda contenente gli elementi previsti dall'art.3 del Regolamento per arbitrato semplificato.

Clausole Arbitrali

Clicca qui per visualizzare esempi di clausole arbitrali.

NB: Nel caso in cui la clausola arbitrale manchi o non faccia riferimento a CNMA, la parte che intende avviare un Arbitrato può depositare una proposta di Arbitrato presso la Segreteria secondo l'art. 1.4 del Regolamento Ordinario. Il procedimento si avvierà con l'adesione della controparte.

Per maggiori informazioni

Scrivici a: info@aimea.it o chiamaci al numero: 06.8971.6020.

CNMA - Organismo di Mediazione e Formazione eroga corsi di formazione per mediatori accreditati e riconosciuti dal Ministero della Giustizia, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Università. Scopri il nostro Master in Arbitrato, che permette di acquisire un titolo professionale abilitante alla professione e legalmente riconosciuto.


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