Tribunale di Firenze - ordinanza 18.03.2014
Al fine di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice dispone che parte opposta, quale attore in senso sostanziale, esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 2872010, con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni.replica uhren