Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Dettaglio News/Articolo

img

La consulenza Tecnica in Mediazione

03/04/2024 alle 14:09:15

La Riforma c.d. Cartabia, operata con legge delega 149/2022, allo scopo di realizzare gli ambiziosi obiettivi del PNRR di riduzione del contenzioso (pendente da oltre tre anni in primo grado) in misura pari al 90%  entro giugno 2026 ha, da un lato, per accelerare il sistema giustizia, operato una serie di modifiche di natura processuale e sostanziale, dall’altro ha promosso il ricorso alle ADR “Alternative Dispute Resolution

In particolare, in materia di mediazione civile e commerciale sono stati aumentati gli incentivi fiscali per la partecipazione in mediazione ex artt. 17 e 20[1] del d.lgs 28/2010 così come le sanzioni per la mancata comparizione in caso di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art 12 bis[2]. NB: La mancata partecipazione può essere considerata quale argomento di prova; quando la mediazione è condizione di procedibilità il giudice condanna la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo a una sanzione pari al doppio del contributo unificato e in caso di soccombenza, se richiesto, condanna al pagamento di una somma a favore di controparte.

Relativamente agli incentivi fiscali per la partecipazione alla mediazione, si ricorda quanto segue: è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di accordo (ridotto della metà in caso di mancato accordo)per le mediazioni obbligatorie è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di successo per i compensi corrisposti al proprio avvocato (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura); in caso di abbandono del giudizio è previsto un ulteriore credito di imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato; è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro sui primi 100.000 euro (con assoggettabilità ad imposta della sola eccedenza)

Ancora sono state rafforzate le ipotesi di mediazione obbligatoria sia ampliando il novero delle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità sia promuovendo il ricorso alla mediazione delegata; è stata, inoltre, prevista l’esenzione della PA per gli accodi conclusi in mediazione e, dando ascolto gli operatori del settore,  il legislatore è riuscito a codificare le buone prassi che si sono sviluppare in questi anni, facendo chiarezza in tutta una serie di zone grigie[3] tra cui: la consulenza tecnica in mediazione, la partecipazione dell’amministratore del condominio in mediazione senza necessità di autorizzazione dell’assemblea condominiale; l’onere di avviare il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo ecc.

La Consulenza Tecnica è uno strumento di grande importanza per avviare in alcuni casi lo stesso tavolo negoziale in ragione della natura della controversia. Pensiamo ai casi di responsabilità professionale, responsabilità sanitaria, diritti reali, successioni, divisioni ma anche infiltrazioni, ecc.

La possibilità di utilizzare la consulenza tecnica nel procedimento di mediazione era già stata prevista dal legislatore con il decreto legislativo 28/2010. Per cui dal combinato disposto del 1 comma e dell’ultimo dell’art 8, nei casi di particolare complessità tecnica era possibile ricorrere alla coo-mediazione (ovvero la nomina di più mediatori da parte del Responsabile dell’Organismo) o alla nomina di un consulente tecnico iscritto presso l’albo del Tribunale.

Null’altro aggiungeva la previgente normativa (se non che i criteri di determinazione dei compensi del consulente dovevano essere previsti a priori dal Regolamento dell’Organismo). Negli anni, quindi, grazie a un orientamento giurisprudenziale venutosi a creare a partire dalle Ordinanze e Sentenze del Tribunale di Roma  - e in particolare del Giudice Dott. Massimo Moriconi (vero e proprio pioniere della consulenza tecnica in mediazione) - l’orientamento prevalente concordava nel ritenere utilizzabile la consulenza espletata in mediazione nell’eventuale successivo giudizio in quanto “non si può e non si deve enfatizzare oltre ogni limite il principio della riservatezza, rischiando di andare oltre quello che il legislatore ha stabilito”[4] (Ordinanza del Tribunale Roma – Sezione XIII – Giudice  Moriconi 17 marzo 2014).

Detto orientamento, quindi, riteneva ammissibile la consulenza espletata in mediazione e non necessaria la sua ripetizione in giudizio anche per ragioni di economicità processuale che trova, a sua volta, fondamento nel principio di ragionevole durata del processo previsto dall’art 111 della Costituzione

Tuttavia, in senso opposto, la Corte d’Appello di Milano in un caso di responsabilità da lifting facciale, muovendo dalla considerazione che l’efficacia e il corretto funzionamento della mediazione è garantito anche mediante la buona osservanza del principio di riservatezza di cui agli art 9 e 10 del d.lgs 28/2010, ritenne non ammissibile la Consulenza Tecnica in Mediazione in quanto il Consulente non poteva che avere attinto dalle dichiarazioni delle parti.

Il legislatore, quindi, facendo chiarezza è intervenuto prevendendo espressamente l’utilizzabilità della consulenza se le parti lo hanno convenuto al momento del conferimento dell’incarico, in deroga all’art 9 del d.lgs 28/2010. In questo caso la consulenza diviene producibile nell’eventuale successivo giudizio e utilizzabile ai sensi dell’art 116,  1 co. cpc

Rimangono, tuttavia, aree che continuano a non essere espressamente disciplinate, quali ad esempio l’utilizzabilità della consulenza in caso di contumacia di una o più parti; la possibilità di nomina di un consulente iscritto all’albo di un Tribunale diverso da quello competente o ancora le modalità di espletamento della consulenza.

Senza dubbio con riferimento agli ultimi due quesiti è utile ricorrere ai criteri generali dettati in materia di consulenza tecnica d’ufficio, quanto invece al primo dei quesiti è senz’altro utile richiamare la recente Ordinanza del Tribunale di Verona del marzo 2023 che ha considerato la consulenza espletata in mediazione in contumacia di una delle parti quale prova atipica per la formulazione di proposta ex art 183 cpc del Giudice stesso.

 

Avv. Valeria Antonia Panella 

 

[1] E’ riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di accordo (ridotto della metà in caso di mancato accordo)per le mediazioni obbligatorie è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 600 euro in caso di successo per i compensi corrisposti al proprio avvocato (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura); in caso di abbandono del giudizio è previsto un ulteriore credito di imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato; è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro sui primi 100.000 euro (con assoggettabilità ad imposta della sola eccedenza)

[2] La mancata partecipazione può essere considerata quale argomento di prova; quando la mediazione è condizione di procedibilità il giudice condanna la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo a una sanzione pari al doppio del contributo unificato e in caso di soccombenza, se richiesto, condanna al pagamento di una somma a favore di controparte

[3] Quali ad esempio la partecipazione dell’amministratore del condominio in mediazione senza necessità di autorizzazione dell’assemblea condominiale; l’ onere di avviare il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ecc.

[4] Ordinanza del Tribunale Roma – Sezione XIII – Giudice  Moriconi 17 marzo 2014;