Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Dettaglio News/Articolo

img

Nuovi requisiti per diventare Mediatore e Formatore dopo la riforma Cartabia

09/11/2023 alle 12:13:10

Con la Riforma Cartabia (DM 151/2023) sono cambiate le regole sulla mediazione. Questo nostro approfondimento si rivolge a chi in questo momento si chiede come diventare mediatore e cerca informazioni sui nuovi requisiti richiesti dal rinnovato impianto normativo.

Il 15 novembre 2023 entreranno in vigore gli ultimi decreti attuativi con cui si completerà il processo di armonizzazione della disciplina della mediazione ai sensi della Riforma Cartabia: stiamo parlando nella fattispecie del D.M. 150/2023 del 24.10.2023 del Ministero della Giustizia (che ha abrogato il precedente D.M. 180/2010) e del D.M. 151/2023 del 27.10.2023 del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, entrambi pubblicati lo scorso 31 ottobre 2023 nella Gazzetta Ufficiale n°255/2023.

Si tratta dei due decreti che, rispettivamente, disciplinano:

  • requisiti di accesso e di mantenimento della qualifica di mediatore civile e commerciale (D.M. 150/2023 del 24.10.2023)
  • requisiti di accesso e di mantenimento della qualifica di mediatore familiare (DM. 151/2023 del 27.10.2023)

Entrambi i decreti attuativi mirano ad innalzare gli standard di qualità per la formazione dei mediatori familiari e definiscono i requisiti che i formatori in mediazione devono soddisfare per fornire una formazione adeguata e di qualità.

In linea con gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che, lo ricordiamo, prevede di raggiungere una riduzione del 95% del contenzioso entro giugno 2026, l'armonizzazione della disciplina sulla Mediazione operata dalla Riforma Cartabia mira a migliorare la qualità del servizio di mediazione, anche al fine di ridurre il contenzioso in maniera significativa. 

Requisiti di accesso alla professione di Mediatore Civile aggiornato alla Riforma Cartabia

Il nuovo art. 8, D.M. n. 150 del 24.10.2023 rubricato "Requisiti per l’inserimento negli elenchi dei Mediatori" prevede quali requisiti di accesso alla professione del Mediatore Civile e Commerciale il possesso della:

  • Laurea Magistrale o a ciclo unico;
  • Laurea Triennale con l'iscrizione a un ordine o un collegio professionale.

La formazione del Mediatore Civile e Commerciale: le novità 

Le disposizioni di cui all’art 23. del suddetto decreto ministeriale, rubricato “Formazione Iniziale dei Mediatori” indica il percorso di formazione dei Mediatori per l’abilitazione alla professione di Mediatore Civile.

A seguito della Riforma Cartabia, tra i requisiti necessari per diventare mediatore civile, ossia per ottenere la qualifica di Mediatore Civile e Commerciale vi è anche la partecipazione a un corso di formazione di 80 ore (che potrà svolgersi anche online in modalità sincrona) che comprenda attività laboratoriali, oltre allo svolgimento di un tirocinio, la cui durata dovrà essere di non meno di 10 casi di mediazione con adesione della parte invitata.

Per l'abilitazione mediatore civile, la norma prevede inoltre:

- da un lato, delle ore aggiuntive di formazione per coloro che non sono laureati in giurisprudenza. In questo caso, gli aspiranti mediatori dovranno partecipare a un corso integrativo di approfondimento giuridico di 14 ore che abbia per oggetto nozioni e istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile, principi necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione. 

- dall'altro lato, degli esoneri alla Formazione dell’Avvocato Mediatore Civile, gli avvocati, infatti, non saranno tenuti a seguire la parte della formazione relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.

Formazione del Mediatore Internazionale e Mediatore Di Consumo

L’art. 25 del DM 110/2023 che disciplina la formazione del Mediatore Internazionale e di consumo, ovvero dei mediatori esperti nella materia internazionale, liti transfrontaliere e rapporti di consumo, prescrive per questi ultimi un ulteriore corso di 10 ore che abbia per oggetto:

  • la disciplina nazionale e sovranazionale della tutela del consumatore;
  • la tutela giudiziale, stragiudiziale, consensuale e paritetica del consumatore;
  • i diritti e le tutele in materia di liti transfrontaliere.

Formazione per il Mediatore Familiare: le nuove regole

Per quanto concerne la formazione del Mediatore Familiare, il riferimento è invece alle disposizioni di cui al DM 151/2023, il decreto ministeriale che disciplina l’attività professionale del Mediatore Familiare e fornisce indicazioni sulla sua formazione.

Per questo profilo di Mediatore, la disciplina illustra:

  • le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale continuo;
  • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
  • le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
  • le tariffe applicabili all’attività professionale del mediatore familiare.

L’art 4 in primo luogo rubricato Requisiti per l’esercizio della professione di mediatore familiare sancisce che la professione può essere svolta da coloro che posseggono uno dei seguenti requisiti:

  • attestazione rilasciata dalle associazioni professionali di categoria ex L. 4/2013 - quali l’A.I.Me.A – Associazione Italiana Mediatori Familiari – Iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
  • oppure in mancanza dell’attestazione di cui sopra, la certificazione ISO di conformità alla norma tecnica UNI 11644;
  • o ancora in mancanza dei requisiti di cu sopra laurea triennale nell’area disciplinare umanistico – sociale.

E’, inoltre, consentito operare a chi ha partecipato a un corso di almeno 220 ore con superamento di esame finale prima dell’entrata in vigore della norma e ha svolto la professione di mediatore familiare nel biennio precedente all’iscrizione.

Sarà in ogni caso necessaria la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale periodico con cadenza annuale di almeno 10 ore.

Il percorso formativo del Mediatore Familiare dopo la Riforma Cartabia

L’art 5 del DM 151/2023 disciplina inoltre il percorso formativo dei Mediatori Familiari e prescrive che il suddetto corso debba essere erogato da Associazioni Professionali quali l’A.I.Me.A - ai sensi della L. 4/2013 - oppure riconosciuto da dette associazioni se erogato da Enti diversi.

Il corso in mediazione familiare potrà svolgersi anche online e avere una durata minima di 240 ore più 80 ore di pratica guidata.

Per maggiori informazioni sulla Riforma del Mediatore Familiare si rimanda al “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare” che trovate in allegato.

Requisiti per il Mantenimento del Titolo di Mediatore

Del mantenimento dell’iscrizione all’albo dei Mediatori Civili se ne occupa l’art. 42 del DM 151/2023, il quale prescrive per tutti i mediatori l’obbligo di partecipare entro 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 15.9.2024, a un corso della durata non inferiore a 10 ore, che abbia a oggetto, tra l’altro, i contenuti del DM 151/2023 e le modifiche della riforma Cartabia, ivi inclusa la materia degli incentivi fiscali del gratuito patrocinio.

I Mediatori Internazionali e i Mediatori Di Consumo dovranno inoltre seguire un corso aggiuntivo di 4 ore.

Per maggiori informazioni sulla Recente Riforma della Mediazione Civile e Commerciale e per approfondire la normativa in materia di mediatore civile requisiti d'accesso, si rimanda al DM 151/2023 “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione” che trovate in allegato.

Per maggiori informazioni sui corsi per diventare mediatore civile e commerciale o sul corso per diventare mediatore familiare e sui corsi rivolti al resto delle mediazioni, clicca qui



Elenco Allegati