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Riforma Cartabia: come cambia l'Arbitrato

27/10/2023 alle 14:24:37

LRiforma Cartabia, entrata in vigore con il D.lgs 149/2022, che ha promosso il ricorso alle ADR “Alternative Dispute Resolution”, ha modificato la disciplina dell’Arbitrato per adeguare l’istituto all’evoluzione interpretativa operata dalla giurisprudenza e per incentivarne il ricorso. L’assunto principale è che l'arbitrato, per poter davvero essere uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie ed essere maggiormente utilizzato, necessita di una forte fiducia da parte degli operatori.

In quest’ottica, tra le novità più importanti vi è l’attribuzione agli arbitri del potere di emanare provvedimenti cautelari, la cui attuazione dovrà svolgersi sotto il controllo del tribunale.  La nuova formulazione dell’art. 818 c.p.c. stabilisce dunque che “Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva”.

Si è in tal modo esteso il potere cautelare dell’arbitro a tutte le materie attribuite alla sua competenza, così colmando una lacuna che differenziava il nostro ordinamento da altri a noi geograficamente e culturalmente più vicini (che da tempo riconoscono tale potere agli arbitri). Prima dell’intervento del legislatore, infatti, le parti erano costrette all’utilizzo dello strumento del procedimento cautelare ordinario che recava in sé i numerosi inconvenienti connessi all’incardinamento di un processo avanti all’Autorità giudiziaria e ai derivanti stringenti oneri probatori e lungaggini processuali.

Vi sono, tuttavia, alcune particolarità: anzitutto il potere cautelare viene attribuito agli arbitri nelle sole ipotesi di espressa volontà delle parti. In tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto successivo, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, purché anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

Inoltre i provvedimenti cautelari emessi dagli arbitri sono reclamabili dinnanzi alla Corte d'appello competente mentre l'attuazione delle misure cautelari dovrà svolgersi, ai sensi dell’art 818 ter, sotto il controllo del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato o, se la sede dell'arbitrato non è in Italia, del tribunale del luogo in cui la misura cautelare deve essere attuata.

Tra le ulteriori novità rientrano ancora: a) l’equiparazione degli effetti sostanziali della domanda di arbitrato a quelli della domanda giudiziale; b) il rafforzamento del principio di imparzialità ed indipendenza degli arbitri, che possono adesso essere ricusati per gravi ragioni di convenienza; c) la translatio iudicii per cui è prevista la possibilità, in tutte le ipotesi in cui viene negata la competenza  dell’arbitro, di mantenere salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda attraverso la predisposizione, ad opera delle parti, di tutte le attività necessarie all’instaurazione del processo, da compiersi entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado che ne declina la competenza; d) la scelta della legge applicabile: è ora espressamente previsto che le parti possano indicare nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale le norme o la legge straniera applicabile al merito della controversia; e) la riduzione del termine lungo per l’impugnazione del lodo: prima della Riforma, l’impugnazione si proponeva nel termine di 90 giorni dalla notificazione del lodo (c.d. termine breve), davanti alla corte d’appello nel cui distretto era posta la sede dell’arbitrato, purché entro un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione del lodo oggetto di impugnazione (c. d. termine lungo). Quest’ultimo termine è stato ora dimezzato a 6 mesi dalla data di ultima sottoscrizione del lodo; f) è ora prevista l’efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero con possibilità di opposizione: in tal caso il consigliere istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva o l’esecuzione del lodo.

Particolare attenzione merita ancora l’arbitrato societario: la riforma Cartabia ha previsto, infatti, la possibilità degli arbitri di emettere ordinanze volte alla sospensione dell’efficacia di delibere assembleari (nelle controversie aventi ad oggetto la validità delle stesse), possibilità espressamente preclusa prima della riforma.

Vantaggi fiscali dell’Arbitrato 

Per incentivare i procedimenti di “negoziazione assistita” e gli “arbitrati”, è stata prevista l’istituzione di un’apposita piattaforma per la richiesta del credito di imposta. Viene, infatti, riconosciuto un credito d’imposta, per un importo fino a 250€, per i compensi pagati agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita che si sono conclusi con successo e gli arbitrati conclusi con lodo.
Il credito può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero. Il beneficiario deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi (quadro RG del modello 730 o quadro CR del modello Redditi Persone fisiche). Il credito d’imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. La parte di esso che non viene utilizzata può essere usufruita negli anni seguenti e riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

 

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