Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Dettaglio News/Articolo

img

Diventare mediatore familiare: formazione, requisiti, guadagno e Riforma Cartabia

24/02/2023 alle 10:12:54

Chi è il mediatore familiare? Quali sono i requisiti per diventare Mediatore Familiare? Che Tipologia di Corso bisogna seguire per diventare Mediazione Familiare? Il Tirocinio è Obbligatorio?

Il Mediatore Familiare: Chi è e Sbocchi Professionali

Il mediatore familiare è un terzo neutrale e imparziale che aiuta le parti a giungere a un accordo è, quindi, un professionista esperto nella risoluzione dei conflitti all’interno di un nucleo familiare (coppia di fatto o di diritto), con competenze giuridiche, psicologiche e nell’ambito della comunicazione e negoziazione. I settori in cui può operare sono diversi: può collaborare con Tribunali, Asl, Istituti Scolastici, Consultori, Comuni e altri Enti Pubblici, Organismi di Mediazione; cooperare con Studi di Psicologi e Avvocati o ancora presso enti privati come Associazioni del settore, Onlus e Aziende private; svolgere la Libera Professione.

Sebbene, nel nostro Ordinamento si tratti di una figura “nuova”, in realtà, nasce negli Stati Uniti negli anni 40, grazie a O.J. Coogler, Avvocato e Negoziatore, che nel 1975 creò la Family Mediation Association. Il proprio amaro divorzio, particolarmente conflittuale lo convinse, infatti, che il ricorso alla giustizia favorisce il perturbarsi delle ostilità e per primo applicò dunque le tecniche di Mediazione – apprese in California – alle separazioni.

In Italia, l’Istituto della Mediazione Familiare viene introdotto con la legge sull’affido condiviso legge 54/2006  ma trova diffusione con la Riforma Cartabia, che introduce innovative previsioni al fine di rendere effettivo il ricorso all’Istituto della Mediazione Familiare (così come alle altre Tecniche ADR) e di conseguenza realizzare la deflazione del carico giudiziario –obiettivo che dovrà realizzarsi per consentire allo Stato italiano di poter usufruire dei fondi previsti dal PNRR-.

A tal fine l’articolo Art. 473-bis.10 (Mediazione familiare) sancisce che il giudice può, in ogni momento, informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare e invitarle a rivolgersi a un mediatore e poi prosegue stabilendo che: “Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.22 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.

Di grande portata innovativa è poi l’istituzione presso i Tribunali dell’elenco dei Mediatori familiari, tramite la previsione dell’Art 12 bis intitolato «Dei Mediatori Familiari» che espressamente prevede: “Presso ogni Tribunale è Istituito un elenco dei Mediatori Familiari”

Quali sono i requisiti per diventare Mediatore Familiare? Istruzione e Formazione del Mediatore Familiare.

Molta è la confusione su quali siano i requisiti per diventare Mediatore Familiare -complici le diverse offerte formative presenti sul Mercato - è bene allora fare chiarezza.

La figura del Mediatore Familiare viene oggi disciplinata dalla L. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non ordinistiche”

L’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 10/10/2022, n. 149, recante attuazione dell’articolo 1 comma 23 della legge delega 26 novembre 2021, n. 206 (c.d. Riforma Cartabia), in materia di disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” prevede importanti novità delegando al Ministero dello Sviluppo Economico l’adozione di decreti che disciplinino: a) l’attività professionale del mediatore familiare; b) i criteri, le modalità e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per i mediatori familiari; c) i requisiti del formatore; d) regole deontologiche della professione; e) tariffe applicabili.

Tali decreti attuativi ad oggi non sono stati adottati dal Ministero, pertanto, l’unico indispensabile requisito richiesto dal Legislatore è che il Corso di Formazione tratti i seguenti argomenti: Disciplina Giuridica della Famiglia, Tutela dei Minori, Violenza di Genere e Violenza Domestica.

In Italia, quindi, per la formazione del Mediatore Familiare oggi occorre fare riferimento alla disciplina  richiesta dalle associazioni di categoria private di mediazione familiare quali l’A.I.Me.A  Associazione Italiana Mediatori Familiari e Scolastici (ovvero altre quali Airac, Simef, Aimef) alla quale si sceglie di aderire.

Per potersi iscrivere successivamente presso l’albo dei Tribunali è necessario che il Corso di Formazione a cui si scelga di partecipare tratti gli argomenti sopra indicati. 

Mediatore Familiare – Requisiti per Iscrizione presso i Tribunali

Importante novità della Riforma Cartabia è l’istituzionalizzazione della figura del Mediatore Familiare tramite la creazione di un apposito albo/elenco presso i Tribunali

In tal senso, l’Art 12 bis intitolato «Dei Mediatori Familiari» espressamente prevede: “Presso ogni Tribunale è Istituito un elenco dei Mediatori Familiari”.

Il successivo articolo Art 12 quater  specifica i requisiti del Mediatore Familiare necessari per l’Iscrizione nell’Elenco e recita: “Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che

-sono iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

-sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere

-sono di condotta morale specchiata”.

Il successivo articolo Art 12 quinques  «Domanda di Iscrizione» prevede poi la procedura per l’iscrizione presso detto Elenco e recita: “ Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale, corredata dei seguenti documenti:

- estratto dell’atto di nascita;

- certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

- certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale;

- attestazione rilasciata dall’associazione professionale ex l.4/2013;

- titoli e documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza".