Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Dettaglio News/Articolo

img

CERCHIAMO MEDIATORI FAMILIARI NOSTRI ASSOCIATI

13/02/2023 alle 15:37:37

Per il Comitato c/o il TRIBUNALE DI COMO e il TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nonché per la iscrizione all’elenco del TRIBUNALE DI SALERNO, in ottemperanza alla richiesta del Presidente del Tribunale di Como e del Tribunale di Reggio Calabria, chiediamo ai nostri Mediatori Familiari che esercitino la propria attività nel circondario del Tribunale di Como e di Reggio Calabria e che abbiano mantenuto l’iscrizione presso l’A.I.Me.A – Associazione Italiana Mediatori Familiari e Scolastici  - di esprimere entro e non oltre il 28.02.2023 la propria disponibilità a essere inseriti nel comitato che verrà istituito presso il Tribunale quale rappresentante dell’A.I.Me.A.

In ottemperanza alla richiesta del Presidente del Tribunale di Como e del Tribunale di Reggio Calabria, chiediamo ai nostri Mediatori Familiari che esercitino la propria attività nel circondario del Tribunale di Como e di Reggio Calabria e che abbiano mantenuto l’iscrizione presso l’A.I.Me.A – Associazione Italiana Mediatori Familiari e Scolastici  - di esprimere entro e non oltre il 28.02.2023 la propria disponibilità a essere inseriti nel comitato che verrà istituito presso il Tribunale quale rappresentante dell’A.I.Me.A.

Detto Comitato verrà istituito in attuazione della Riforma Cartabia. Come noto, infatti, l’art 12 ter così come riformato e rubricato “ Formazione e Revisione dell’Elenco” (Testo con effetto dal 30 giugno 2023 e applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data) statuisce che: “L’elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un Comitato da Lui presieduto e composto da un Procuratore della Repubblica e un Mediatore Familiare, designato dalle Associazioni Professionali di Mediatori Familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che esercita la propria attività nel Circondario del Tribunale.

L’elenco è permanente ogni quattro anni il Comitato provvede alla sua revisione per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell’articolo 12 quater o è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio. Si applicano gli articoli 19,20 e21 in quanto compatibili”. [1]

Il ruolo del Mediatore Familiare è estremamente importante in quanto sarà parte integrante del Comitato che avrà il compito di valutare l'ammissibilità degli aspiranti Mediatori Familiari all'Albo dei Mediatori Familiari che verrà istituito presso il Tribunale. Questo Albo conterrà un elenco di Mediatori Familiari qualificati e autorizzati, che potranno iscriversi solo se in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 12 quater. In caso di mancato rispetto dei requisiti, il mediatore potrà essere cancellato dall'elenco. Tale elenco sarà permanente e potrà modificarsi ogni quattro anni.

Gli articoli successivi del medesimo decreto prescrivono i requisiti del Mediatore Familiare per l’iscrizione presso l’albo del Tribunale nonché la procedura per detta iscrizione. In particolare, potranno accedere all’elenco dei Mediatori Familiari coloro che posseggono uno specifico percorso formativo e per tale si intende un corso di formazione che tratti di disciplina giuridica della famiglia, violenza di genere, violenza domestica e tutela dei minori, abbiano specchiata condotta morale e siano iscritti da almeno 5 anni a un Ente quale l’A.I.Me.A – Associazione Italiana Mediatori Familiari e Scolastici – accreditata dal Ministero dello Sviluppo Economico

Art 12 quater specifica i Requisiti del Mediatore Familiare necessari per l’Iscrizione nell’Elenco istituito presso il Tribunale e recita: “Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco coloro che a) sono iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico; b) sono forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere, c) sono di condotta morale specchiata”.

Il successivo articolo Art 12 quinques «Domanda di Iscrizione» prevede poi la procedura per l’iscrizione presso detto Elenco dei professionisti idonei a ad esercitare attività di Mediazione Familiare e recita: “ Coloro che aspirano all’iscrizione nell’elenco devono presentare domanda al Presidente del Tribunale, corredata dei seguenti documenti: a) estratto dell’atto di nascita; c) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione; d) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale; d) attestazione rilasciata dall’associazione professionale ex l.4/2013;e) titoli e documenti che l’aspirante intende allegare per dimostrare la sua formazione e specifica competenza”

 

Se sei un Mediatore Familiare che esercita presso il Tribunale di Como, Reggio Calabria o Salerno in possesso dei requisiti di cui soPra scrivi a info@aimea.it.



[1] Articolo inserito dall’art 4 co.1 Decreto Legislativo 10 Ottobre 2022 n. 149 che ha inserito il Capo 1 bis, a decorrere dal 18 Ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art 52 comma 1del medesimo decreto legislativo 149/2022. A norma dell’art 35, comma 1, del citato decreto legislativo 149/2022 le disposizioni dello stesso decreto legislativo 149/2022 hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.