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La Mediazione Civile e Commerciale per le Imprese: novità introdotte dalla Riforma del Processo Civile

A seguito della Pandemia Covid -19 il Governo Draghi, come noto, ha deciso di intervenire per realizzare il rilancio dell’economia del nostro Paese, coinvolgendo ovviamente il sistema giudiziario. La durata dei processi, infatti, incide negativamente sull’intero sistema economico, costringendo le società a immobilizzare capitali, a causa dell’incertezza dell’esito dei giudizi o, ancora, compromettendone l’attività a causa di mancati incassi di pagamenti dovuti da debitori; questi, infatti, approfittando dei tempi della giustizia, fanno delle opposizioni pretestuose e dilatorie. Basti pensare che, secondo uno studio di Confartigianato, i ritardi della giustizia arrivano a costare alle imprese italiane oltre 2 miliardi di euro l’anno.

Proprio allo scopo di garantire una maggiore efficacia ed efficienza del sistema giustizia, in linea con quanto previsto dal PNRR (Piano Nazionale Recupero e Resilienza) del Governo Draghi, la recente riforma del processo civile, approvata nei giorni scorsi alla Camera, spinge il ricorso alla mediazione civile e commerciale, incrementandone i vantaggi economici e fiscali e ampliando le materie in cui il ricorso all’istituto è obbligatorio.

La mediazione diviene quindi condizione di procedibilità, oltre che nelle materie già previste dall’art 5 comma 1 bis del d.lg 28/2010, anche nelle seguenti materie di diritto commerciale: contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura. Questo significa che in tutte queste materie – oltre a quelle di cui all’art 5 comma 1 bis (locazione, comodato, diritti reali, condominio, contratti bancari, assicurativi e finanziari, affitto di aziende, patti di famiglia, divisioni e successioni ereditarie ecc.), chi intende promuovere un giudizio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione; inoltre, solo se la mediazione fallisce – ossia le parti non riescono a trovare un accordo con l’aiuto del mediatore – può adire le vie giudiziarie. 

I vantaggi della Mediazione per le Imprese

Che la mediazione presenti numerosi vantaggi per le piccole e medie imprese è evidente, sotto diversi profili:

  • il costo della procedura è molto esiguo: come confermato dalle statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia nell’anno 2017, la mediazione incide sul valore della controversia nella misura del 4%, in luogo dei costi giudiziali che hanno un’incidenza pari al 30%;      
  • è riconosciuto alle parti un credito d’imposta fino a 500 euro in caso di successo della mediazione (ridotto della metà in caso d’insuccesso della procedura). Con la riforma si prevede, tra l’altro, l’aumento della misura di detto credito e l’introduzione di nuovi crediti di imposta sul compenso dell’avvocato che assiste la parte in mediazione e sul contributo unificato, versato dalle parti nel giudizio, che viene estinto a seguito del successo della mediazione;        
  • il verbale di accordo ha valore di titolo esecutivo equivalente a quello di una sentenza passata in giudicato e, quindi, inappellabile, ma idonea a dare luogo a esecuzione forzata o a iscrizione di ipoteca giudiziale, se non viene rispettata;
  • è riconosciuta l’esenzione dall’imposta di registro sui primi 50.000 euro (con assoggettabilità ad imposta della sola eccedenza);        
  • la durata del procedimento è di soli tre mesi, salvo il consenso delle parti;
  • tutela il know-how e la reputazione della società: la pubblicità che viene data a tutti i procedimenti in Tribunale – il cosiddetto clamor fori – rischia, soprattutto nelle cause che riguardano la qualità del prodotto oppure marchi, brevetti, proprietà intellettuale o concorrenza sleale, rapporti con i dipendenti, di rendere pubblici segreti o strategie industriali e informazioni riservate, o semplicemente di mettere in cattiva luce l’azienda;
  • consente la prosecuzione dei rapporti commerciali: in mediazione non c’è un vincitore e un perdente e le parti, grazie al dialogo, possono comporre i propri interessi, evitando così la perdita di un partner importante o di un cliente di lunga data.

Come si svolge la procedura di mediazione?

Per attivare la procedura di mediazione è sufficiente compilare un modulo c.d. “Istanza di Mediazione” con l’indicazione delle parti e dell’oggetto della controversia. Entro 30 giorni dal deposito dell’Istanza di Mediazione presso l’Organismo scelto, ha luogo il primo incontro di mediazione. Detto incontro c.d. “programmatico” ha lo scopo di valutare insieme al Mediatore (soggetto terzo neutrale e imparziale) le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione e, in caso positivo, di programmarne lo svolgimento.

La gratuità del primo incontro abbatte notevolmente i costi delle parti: infatti, sia nel caso in cui la controparte non si presenti, sia nel caso in cui una delle parti ravvisi la mancanza delle condizioni per il buon esito del tentativo, la procedura termina immediatamente, senza costi aggiuntivi, rispetto ai soli diritti di segreteria di €40,00 + iva previsti per l’avvio della procedura.

Diversamente, se durante questo incontro preliminare le parti e il mediatore ritengono che vi siano le condizioni per la possibile soluzione della controversia in via bonaria, la procedura di mediazione prosegue immediatamente e ha una durata di soli 3 mesi (prorogabili su accordo delle parti se ancora non si è pervenuti all’accordo e senza aumento di costi).

La procedura è caratterizzata dalla riservatezza e l’inutilizzabilità delle informazioni acquisite nel procedimento, salvo il consenso della parte interessata. L’accordo raggiunto dalle parti, se sottoscritto anche dai legali, ha valore di titolo esecutivo. In tutti gli altri casi, l’efficacia esecutiva è subordinata all’omologa, su istanza di parte, del presidente del tribunale. Il costo del tentativo di conciliazione, parametrato al valore della lite, è certo e predeterminato.