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Iscrizione presso le liste dei Tribunali dei Mediatori Familiari

Iscrizione presso le liste dei Tribunali solo dei Mediatori Familiari che abbiano seguito un Corso di Formazione in Mediazione Familiare ex L.4/2013

Con la riforma del diritto di famiglia entro il 24 dicembre 2022 il Governo dovrà adottare i decreti legislativi necessari per implementare la riforma della giustizia, così come previsto dal Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 206. Importanti le novità volte a garantire semplificazione delle procedure e implementazione di una più efficace tutela per le donne ed i minori che subiscono violenza. E’ in questo contesto che viene promosso il ricorso alla mediazione familiare e previste le regole per la formazione del mediatore familiare

L’Articolo 23  lettera o) della richiamata norma prevedere che l’attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Diviene quindi obbligatoria l’iscrizione ad Associazioni di Categoria, quali ad esempio l’A.I.Me.A Associazione Mediatori Familiari e Scolastici, riconosciuta a tal fine dal Ministero dello Sviluppo Economico ex legge 4/2013. 
Inoltre, la lettera p) dello stesso articolo – oltre  a prevedere che presso ciascun tribunale debba essere istituito un elenco dei mediatori familiari – statuisce che a tale elenco possono accedere solo mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e 
siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori nonché in materia di violenza contro le donne e domestica, in quanto in tali casi avranno l’obbligo di interrompere la loro opera.

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