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Mediazione Civile e Commerciale e Formazione dei Magistrati: promossa la Mediazione Demandata

Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, il Governo Draghi ha avviato un ampio piano di rilancio dell’economia nazionale, coinvolgendo anche il sistema giudiziario. La lentezza dei procedimenti civili rappresenta infatti un freno significativo per imprese e cittadini, costretti a bloccare capitali o a subire rallentamenti nelle proprie attività.

Per rendere la giustizia più rapida ed efficiente, in linea con gli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la recente riforma del processo civile approvata alla Camera punta con decisione sulla mediazione civile e commerciale. La riforma ne rafforza il ruolo, aumentando i benefici economici e fiscali e ampliando le aree in cui la mediazione è obbligatoria.

Oltre alle materie già previste dall’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 e alle controversie sorte durante la pandemia, la mediazione diventa condizione di procedibilità anche per diverse materie di diritto commerciale, tra cui contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, appalto d’opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Con la riforma si prevede, tra l’altro, l’aumento della misura del credito d’imposta legato alle indennità di mediazione corrisposte e l’introduzione di nuovi crediti di imposta sul compenso dell’avvocato che assiste la parte in mediazione e sul contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che viene estinto a seguito del successo della mediazione.
Viene incentivata la partecipazione personale delle parti e l’effettivo confronto sulle questioni controverse. Sebbene in parallelo, i decreti delegati – nel solco delle indicazioni della sentenza della Corte di Cassazione n.8473/2019 – dovranno prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia.

Infine, viene valorizzata e incentivata la mediazione demandata dal Giudice e si prevede l’istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.

L’impegno dei giudici per la mediazione sia con riguardo alla formazione sia con riguardo ai giudizi definiti a seguito di mediazione demandata entrerà nella valutazione per gli avanzamenti di carriera.

Mediazione Delegata dal Giudice

La mediazione c.d. demandata (o ex officio iudicis) disciplinata dalle norme di cui a commi 2 e 2 bis dell’art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ha subito un radicale cambiamento nel corso dei suoi primi anni di vita. Ab origine si trattava di un mero consiglio ad intraprendere il percorso di conciliazione che, tuttavia, non vincolava le parti, le quali erano, dunque, libere di aderire o meno al “suggerimento” proposto dal giudicante.
Con il “decreto del fare” – decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è stata attribuita al giudice la facoltà, questa volta, di ordinare alle parti l’esperimento del tentativo di mediazione, a pena di procedibilità della domanda giudiziale già proposta.


Pertanto, in virtù della suindicata novella legislativa, il giudice può emettere un provvedimento con cui non si limita a rivolgere un invito (non vincolante) alla mediazione, ma ordina alle parti di esperire il tentativo di  conciliazione, ponendo di fatto a loro carico un preciso onere, il cui assolvimento costituisce condizione di procedibilità.


Inoltre, a differenza della mediazione obbligatoria ex lege, il cui esperimento è limitato a determinate materie tassativamente indicate dal legislatore al comma 1bis dell’art 5 del d.lgs 28/2010, la disciplina della mediazione demandata ha invece portata generale; ciò significa, che in qualunque controversia, civile o commerciale, che abbia ad oggetto diritti disponibili, il giudice potrà ordinare alle parti l’esperimento della mediazione ex art. 5, comma 2 anche in sede di appello.

Il successo della mediazione demandata è evidente analizzando le statistiche elaborate dal Ministero della Giustizia. Indubbiamente l’esperienza del Tribunale di Firenze costituisce una best practice di riferimento della riforma del processo civile, che per rafforzare la mediazione demandata punta a un regime di collaborazione tra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, e associazioni professionali e di categoria sul territorio.

Ed infatti, nel 2018 il Laboratorio Un Altro Modo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze presentò al Tribunale di Firenze, alla Città Metropolitana di Firenze, alla CCIAA, alla Fondazione CR, a OCF Organismo Conciliazione Firenze, all’Organismo di Mediazione dei Consulenti del Lavoro, all’Organismo di Mediazione dei Geometri, un progetto scientifico di affiancamento dei giudici da parte di giovani laureati borsisti di ricerca con conoscenze e competenze specifiche in mediazione. Gli obbiettivi generali del Progetto si concentravano nella promozione e diffusione della cultura della gestione stragiudiziale dei conflitti, con particolare riferimento alle competenze del giudice e dell’avvocato. Dopo la formazione specialistica, i borsisti hanno avviato la ricerca sul campo in materia di mediabilità delle cause pendenti nei ruoli dei Giudici della Terza Sezione e del Tribunale Imprese fino al 31 Dicembre 2018. Al termine del periodo di affiancamento la percentuale delle cause verificate in udienza entro il 31 dicembre 2018 risultò pari a circa il 41% del totale delle cause (1160) inviate in mediazione nel periodo febbraio/dicembre 2018. Su queste l’effetto deflattivo si attestò intorno a 432 processi.

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