La mediazione d’impresa per avvocati è il tema al centro dell’intervento dell’Avv. Valeria Panella, Responsabile dell’Organismo di Mediazione e Responsabile Scientifico di CNMA, al convegno «Avvocati ed innovazione: del metodo di lavoro e della comunicazione alla ricerca di nuovi business». L’incontro si tiene giovedì 29 ottobre 2026, dalle 15 alle 18, presso l’Aula seminari «Nesci» della Facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. La sessione è aperta al pubblico e l’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
La relazione di CNMA si intitola «La mediazione e l’avvocato: mediazione d’impresa e nuove opportunità». Questa guida anticipa i punti che interessano a uno studio legale: quando la mediazione è obbligatoria per le imprese, che cosa deve fare l’avvocato, come entra in gioco la clausola contrattuale e quali competenze nuove si possono costruire.
Il convegno del 29 ottobre a Reggio Calabria: programma in breve
Il pomeriggio mette insieme metodo di lavoro, comunicazione e tecnologia per lo studio legale. Dopo i saluti istituzionali, moderati dall’Avv. Bruno Fiammella (ICT Law consultant), sono previste quattro relazioni:
- Avv. Valeria Panella (Roma), CNMA: La mediazione e l’avvocato: mediazione d’impresa e nuove opportunità;
- Avv. Claudio Laganà, HB Associati: Dallo studio legale all’impresa professionale: metodo e tecnologia per una gestione più efficiente;
- Avv. Prof. Luigi Viola (Lecce): Giurimatrix. L’I.A. per gli avvocati che ragiona come un avvocato;
- Dott.ssa Gaja Nutini (Lucca), Assodata: Privacy, I.A. e tecnologie per nuovi temi di consulenza legale.
Dalle 18 alle 19 segue una sessione riservata agli iscritti al corso di preparazione per l’esame di avvocato. Il filo conduttore è chiaro: l’avvocato che vuole crescere deve ampliare il proprio raggio d’azione, e la mediazione commerciale è una delle strade più concrete. CNMA affronta lo stesso tema anche sul versante dell’intelligenza artificiale, come spiegato nell’articolo su intelligenza artificiale e mediazione con il CNR.
Perché la mediazione d’impresa interessa l’avvocato
Chi assiste imprese e professionisti incontra ogni giorno liti di fornitura, appalto, franchising, rapporti tra soci. Sono conflitti in cui il cliente non vuole soltanto avere ragione: vuole chiudere in fretta, senza esporre dati sensibili e senza perdere il rapporto commerciale. Un giudizio di merito, tra primo grado e impugnazioni, si misura in anni; la mediazione ha un termine ordinario di sei mesi (art. 6 D.Lgs. 28/2010), prorogabile di ulteriori tre.
Per lo studio legale questo significa due cose. La prima: proporre la mediazione non è una rinuncia alla tutela del cliente, ma una scelta di strategia che va valutata fin dal primo incontro. La seconda: chi conosce bene la procedura può offrire un servizio in più, dalla redazione delle clausole alla gestione della trattativa. La pagina dedicata alla mediazione d’impresa di CNMA descrive i servizi per aziende e professionisti, mentre la guida alla mediazione commerciale tra imprese (B2B) spiega come si svolge una procedura tra società.
Quando la mediazione è obbligatoria per le imprese
L’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 elenca le materie in cui chi vuole agire in giudizio deve prima tentare la mediazione, che diventa condizione di procedibilità della domanda. Per le imprese contano in particolare:
- locazione;
- diritti reali;
- patti di famiglia;
- affitto di aziende;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- franchising, somministrazione e subfornitura;
- contratto d’opera, contratto di rete e consorzio;
- associazione in partecipazione e società di persone.
Le ultime categorie sono state aggiunte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022). L’elenco completo, con il Correttivo (D.Lgs. 216/2024), è nella guida alle materie di mediazione obbligatoria 2026. Se la mediazione non è stata tentata, il giudice assegna un termine per presentare la domanda e, in caso di inerzia, dichiara l’improcedibilità.
La clausola di mediazione: un lavoro di prevenzione per lo studio
Esiste una seconda porta di ingresso, più interessante per chi redige contratti. Secondo l’art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010, se il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente prevedono una clausola di mediazione, il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, assegna un termine per avviare la procedura.
Per l’avvocato è un’attività di consulenza preventiva: inserire una clausola ben scritta nei contratti di fornitura, nei patti tra soci o negli statuti, indicando l’organismo e le modalità, riduce i costi di una futura lite. I modelli di clausola proposti da CNMA, compresa la formula multi step che prevede prima la conciliazione e poi l’arbitrato, sono nella pagina sulle clausole CNMA.
Il ruolo dell’avvocato nella mediazione: cosa prevede la legge
Il D.Lgs. 28/2010 assegna all’avvocato compiti precisi, tutti rilevanti quando il cliente è un’impresa:
- Informativa scritta (art. 4, comma 3): all’atto del conferimento dell’incarico l’avvocato informa l’assistito della possibilità di avvalersi della mediazione, delle agevolazioni fiscali e dei casi in cui è condizione di procedibilità. L’informazione è fornita per iscritto, sottoscritta dall’assistito e allegata all’atto introduttivo del giudizio. Cosa accade se manca è spiegato nell’articolo sull’omessa informativa dell’avvocato;
- Assistenza alle parti (art. 8, comma 5): nelle materie dell’art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati;
- Titolo esecutivo (art. 12): se tutte le parti sono assistite da un avvocato, gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, e il verbale è titolo esecutivo senza bisogno di omologazione;
- Procura e partecipazione: la parte può farsi sostituire da un delegato, con delega sottoscritta e copia del documento del delegante (art. 8, comma 4-bis). Il quadro è nell’approfondimento su rappresentanza e procura in mediazione.
Sul fronte economico, quando si raggiunge l’accordo è previsto un credito d’imposta sull’indennità dell’organismo e, nelle mediazioni obbligatorie e in quelle demandate, anche sul compenso corrisposto all’avvocato (art. 20 D.Lgs. 28/2010), entro i limiti di legge. Costi e scaglioni sono riassunti nella guida ai nuovi costi della mediazione, mentre il quadro per le imprese è nell’articolo su mediazione per le imprese, Cartabia e incentivi fiscali.
Le nuove opportunità per lo studio legale
Dall’incontro del 29 ottobre emergono quattro direzioni di lavoro per l’avvocato che si occupa di imprese.
1. Consulenza contrattuale e prevenzione del conflitto
Clausole di mediazione, patti parasociali, regole per i passaggi generazionali: un contratto pensato per gestire il conflitto vale più di una causa vinta. Sul tema dei conflitti nelle aziende familiari si veda la guida alla gestione dei conflitti aziendali.
2. Assistenza in mediazione commerciale
Preparare la parte alla procedura, individuare gli interessi dietro le posizioni, costruire un accordo che tenga in piedi il rapporto: è un lavoro diverso dalla difesa in giudizio e richiede metodo. Le procedure si possono svolgere anche da remoto, grazie alla mediazione telematica (art. 8-bis).
3. L’avvocato negoziatore
La negoziazione è una competenza che si apprende. CNMA propone il Corso di Alta Formazione per Negoziatori Professionisti, 25 ore in formazione ibrida con approccio ispirato alla scuola di Harvard. Il tema è sviluppato negli articoli sull’avvocato negoziatore e sulla convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Lanciano, che riconosce agli iscritti uno sconto sui corsi.
4. Diventare mediatore
Molti avvocati scelgono di affiancare alla professione il ruolo di mediatore. Il percorso parte dal Corso Mediatore Civile e Commerciale online, accreditato dal Ministero della Giustizia; per chi è già mediatore c’è il corso di aggiornamento di 18 ore. Una panoramica dei requisiti è nella pagina dei corsi per mediatore civile.
Domande frequenti sulla mediazione d’impresa per avvocati
La mediazione è obbligatoria per le imprese?
Dipende dalla materia. È condizione di procedibilità nelle controversie elencate dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010 (tra cui locazione, diritti reali, patti di famiglia, franchising, subfornitura, società di persone, contratti bancari e assicurativi) e quando è prevista da una clausola contrattuale o statutaria (art. 5-sexies). Per le altre controversie su diritti disponibili è volontaria.
Quanto dura una mediazione tra imprese?
Il termine ordinario è di sei mesi, prorogabile prima della scadenza, con accordo scritto delle parti, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi (art. 6 D.Lgs. 28/2010). Quando la mediazione è demandata dal giudice, la proroga è ammessa una sola volta, per ulteriori tre mesi.
Il verbale di accordo ha valore esecutivo?
Sì, se l’accordo è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, che certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico: in tal caso costituisce titolo esecutivo (art. 12 D.Lgs. 28/2010).
Dove posso seguire l’intervento di CNMA?
Al convegno del 29 ottobre 2026, ore 15, all’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Aula seminari «Nesci», Facoltà di Agraria). La sessione è aperta al pubblico; l’accreditamento formativo è in corso presso l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.
Avvia una mediazione d’impresa con CNMA
CNMA è organismo di mediazione iscritto al n. 1059 del Registro del Ministero della Giustizia e gestisce procedure in presenza e online. Per una controversia tra imprese consulta la pagina sulla mediazione civile e commerciale, scrivi a info@cnma.it o chiama il 06.89716020. Se sei un avvocato e vuoi aggiungere competenze al tuo studio, scopri i corsi CNMA per mediatori e negoziatori.
