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Le spese di mediazione divengono componente del danno da liquidare

Tribunale di Rovereto – Sentenza 01.10.2013

Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono componente del danno da liquidare e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (cfr. Cass., 02.02.2006, n. 2275). Nella specie, però, vanno riconosciute solo le spese di mediazione, nell’indicata misura di euro 121,00, perché le ulteriori spese esposte attengono a pretese attività di trattativa compiute da altro legale da quello officiato per la fase giudiziale, che però non risultano minimamente provate, non potendosi considerare prova sufficiente il mero avviso di parcella depositato. D’altra parte l’attore è libero di incaricare il numero di difensore che crede ma non può pretendere di scaricare il relativo aumento di costi sull’assicuratore, che deve invece essere chiamato a rispondere solo per le spese per le attività che risultano congrue e necessarie per garantire il diritto di difesa nella fase stragiudiziale”.

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