/ Articolo / Mediazione demandata: La PA si espone a un danno erariale in caso di mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria

Mediazione demandata: La PA si espone a un danno erariale in caso di mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria

Tribunale di Roma Sezione XIII – Ordinanza del 24.10.2013

Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa è da ritenersi vantaggiosa per tutte le parti.  Va segnalata agli organi competenti la pubblica amministrazione che, espondendosi a un danno erariale, scegla una condotta immotivatamente deresponsabilizzata in mediazione in caso di mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria: “In merito alla previsione, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice ex art. 185-bis c.p.c., di un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato, va osservato che essendo una delle parti un’azienda sanitaria, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, non vi sono ostacoli a che il funzionario delegato possa gestire la procedura e, nell’ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo, ricorrendone i presupposti, anche osservando le indicazioni contenute nelle linee guida di cui alla circolare ministeriale DFP n. 9/2012. In merito alla previsione, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice ex art. 185-bis c.p.c., di un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato, va osservato che, essendo una delle parti un ente pubblico, l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti”.