Tribunale di Roma Sezione XIII – Ordinanza del 23.09.2013
La Mediazione può essere delgata dal giudice anche con lo stesso provvedimento con cui formula una proposta ex art 185 bis cpc. Laddove sono indicate le linee direttirci che possa orientare le parti sul contenuto della proposta, in caso di mancata accettazione della stessa, le parti possono infatti, sviluppare tale proposta in sede di mediazione. Il Giudice che formula una proposta ai sensi dell’art.185 bis cpc può indicare alcune fondamentali direttrici che possano orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e sulla opportunità di farla propria anche con l’ausilio di un mediatore: “Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato”
