Tribunale di Palermo – ordinanza del 16.07.2014
Disposta la mediazione ex officio iudicis, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si riterrà formata soltanto se nel primo incontro il tentativo di mediazione sarà effettuato dalle parti in modo effettivo. Difatti, per soddisfare la condizione di procedibilità non basta che nel primo incontro il mediatore chiarisca alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed inviti poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione; non basta, quindi, l’incontro sulla la mera valutazione di mediabilità (anticamera del procedimento mediativo), occorrendo invece dare effettivamente inizio alla procedura.
