Tribunale di Rimini – Sentenza 05.08.2014
In caso di mediazione richiesta a pena di improcedibilità della domanda, la domanda che diviene improcedibile è, nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione, che è l’atto che ha dato origine al procedimento di opposizione, nel quale l’opponente ha la veste processuale di attore. Pertanto, all’estinzione del procedimento di opposizione consegue il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo, mentre deve ribadirsi che il mancato esperimento della mediazione, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, non importa revoca del decreto stesso.