Tribunale di Firenze – Sentenza del 30.09.2014
Disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento è sottratta alla disponibilità delle parti e non richiede alcuna loro accettazione. L’avvio e la partecipazione alla mediazione delegata dal giudice costituisce infatti atto dovuto per le parti, fermo il loro diritto, già al primo incontro avanti al mediatore e dopo l’avvio dell’effettiva mediazione, di chiedere la conclusione dell’incombente, essendo così avverata la condizione di procedibilità. Pertanto va posta la sanzione del pagamento all’Erario di importo corrispondente al contributo unificato a carico della parte che non partecipi al procedimento, e che quindi non compaia avanti al mediatore, non costituendo al riguardo valida giustificazione la circostanza della sua mancata adesione alla procedura (cfr. verbale di mediazione negativa).
