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Improcedibilità domanda: primo incontro di mediazione ed effettività del tentativo

Tribunale di Rimini – ordinanza del 16.07.2014

Qualora le parti si siano limitate a rifiutare di iniziare la procedura dopo la mera illustrazione da parte del mediatore della “funzione e modalità di svolgimento della mediazione”, la mediazione non è stata intrapresa effettivamente e, quindi, deve procedersi a mediazione effettiva, a pena dell’improcedibilità della domanda ex art. 5,2° comma D.Lgs. n. 28/2010.

Tribunale di Rimini - ordinanza del 16.07.2014

TRIBUNALE DI RIMINI 16 7 2014