Tribunale di Rimini – ordinanza del 16.07.2014
Qualora le parti si siano limitate a rifiutare di iniziare la procedura dopo la mera illustrazione da parte del mediatore della “funzione e modalità di svolgimento della mediazione”, la mediazione non è stata intrapresa effettivamente e, quindi, dove procedersi a mediazione effettiva, a pena dell’improcedibilità della domanda ex art. 5,2° comma D.Lgs. n. 28/2010.
