La riservatezza costituisce, sin dall’origine, uno dei capisaldi della mediazione civile e commerciale disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in quanto condizione necessaria affinché le parti possano esprimersi liberamente in un contesto non giudiziale.
La riforma Cartabia non ha inciso direttamente sul testo degli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010, ma ha profondamente ridisegnato l’assetto sistematico della mediazione, rafforzando il controllo sull’effettività del tentativo (partecipazione personale, comparizione qualificata, condizione di procedibilità) e, di riflesso, rendendo più attuale il tema dei limiti della riservatezza.
Nel contempo, la giurisprudenza recente ha contribuito a precisare il perimetro applicativo delle norme, sia sul versante civile (con particolare riferimento alla producibilità della consulenza tecnica svolta in mediazione e alla natura riservata o meno di determinati atti) sia su quello penale, escludendo l’estensione del divieto di utilizzazione al procedimento penale.
L’obiettivo di questo contributo è delineare, in chiave sistematica e operativa, l’attuale perimetro della riservatezza in mediazione.
L’art. 9 d.lgs. 28/2010 stabilisce che chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo di mediazione, nonché chiunque partecipa al procedimento, è tenuto alla riservatezza in ordine alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante la procedura.
L’art. 10, comma 1, prevede poi che:
- le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale;
- sul loro contenuto non è ammessa prova testimoniale, né può essere deferito giuramento decisorio.
Il divieto è derogabile solo con il consenso della parte da cui provengono le dichiarazioni o le informazioni, che ne è la titolare.
L’art. 8, comma 7, d.lgs. 28/2010 attribuisce al mediatore il potere di avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, precisando che:
- “al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9”;
- in tal caso, la relazione è valutata dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come argomento di prova.
Questa disposizione introduce una deroga convenzionale tipizzata al regime di riservatezza, che la giurisprudenza recente ha interpretato in senso restrittivo.
Cosa è davvero “coperto” dalla riservatezza: contenuto vs circostanze esterne
La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno da tempo chiarito che la riservatezza copre il contenuto sostanziale degli incontri di mediazione:
- dichiarazioni delle parti;
- informazioni acquisite nel corso del dialogo;
- proposte del mediatore e delle parti;
- ammissioni, valutazioni, offerte transattive.
Su tali elementi opera il divieto di utilizzazione nel giudizio civile connesso, salvo consenso, e il divieto di prova testimoniale e di giuramento decisorio.
Le circostanze non coperte: partecipazione, ritualità, atti esterni
Già prima della riforma, pronunce come Trib. Roma 14 dicembre 2015 e Trib. Udine 7 febbraio 2018 avevano escluso che fossero coperti da riservatezza:
- le circostanze relative alla ritualità della partecipazione o mancata partecipazione alla mediazione;
- la fase di identificazione delle parti, dei delegati e dei difensori.
In secondo luogo, non rientrano nel perimetro della riservatezza gli atti e documenti formati al di fuori della procedura, ancorché destinati a essere utilizzati in mediazione.
In tal senso si pone, in particolare, Trib. Vallo della Lucania, 12 gennaio 2026, che, in un giudizio condominiale, ha escluso che sia coperta da riservatezza la delibera assembleare contenente una proposta di gestione dei posti auto, elaborata dall’assemblea e solo successivamente portata in mediazione.
Il Tribunale qualifica la delibera come atto autonomo dell’assemblea, dotato di propria efficacia e destinato, per sua natura, a essere esternato; il fatto che essa sia stata pensata per essere presentata in mediazione non la trasforma in “dichiarazione riservata”, sicché essa resta pienamente producibile e valutabile in giudizio.
La distinzione che ne emerge è netta:
- è coperto da riservatezza ciò che nasce e si sviluppa “dentro” la mediazione (dichiarazioni, informazioni, proposte formulate nel corso del procedimento);
- non è coperto ciò che è formato “fuori” dalla mediazione (delibere, contratti, corrispondenza, perizie di parte), anche se utilizzato come base di discussione in sede mediativa.
Implicazione pratica: non rientrano nel perimetro della riservatezza ex art. 9:
- le delibere condominiali;
- i contratti;
- gli scambi epistolari o documentali preesistenti;
anche se utilizzati come base di discussione in mediazione.
Particolarmente significativa, ai fini della delimitazione dei limiti della riservatezza, è la pronuncia del Tribunale di Padova, 21 luglio 2025, che affronta il tema della perizia tecnica svolta in mediazione.
Il giudice richiama espressamente:
- l’art. 8, comma 7, che consente alle parti, al momento della nomina dell’esperto, di convenire la producibilità della relazione, anche in deroga all’art. 9;
- l’art. 9, che sancisce la riservatezza delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite in mediazione.
Conclude che, non essendovi stato un accordo tra le parti sulla producibilità:
- la perizia è pienamente soggetta al vincolo di riservatezza;
- non può essere valorizzata dal giudice civile per accertare i danni.
Questa impostazione restringe rispetto a orientamenti più permissivi (come Trib. Roma 17 marzo 2014), che ammettevano l’utilizzo della consulenza di mediazione come argomento di prova anche senza un accordo espresso, purché nel rispetto dei limiti di art. 9-10.
Si delinea, così, una nuova regola applicabile di fatto più rigorosa rispetto ad alcune letture precedenti: la CT di mediazione non è, di per sé, un atto “neutro” e liberamente spendibile, ma resta intrinsecamente legata al vincolo di riservatezza, salvo espressa e tempestiva deroga pattizia.
Ma vi è di più.
Sul versante penale, un importante chiarimento proviene da Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2024, n. 45002, chiamata a pronunciarsi sull’utilizzabilità di quanto accaduto nel corso di una mediazione civile.
La sentenza della Cassazione penale conferma, in chiave sistematica, che la riservatezza ex artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010 è concepita come limite interno al sistema della mediazione e del correlato giudizio civile:
- tutela la libertà di espressione delle parti nel tentativo di componimento della lite;
- impedisce che ciò che è stato dichiarato in mediazione sia utilizzato, senza consenso, nel giudizio avente il medesimo oggetto;
- non incide, però, sulla potestà punitiva dello Stato, né può precludere l’accertamento di fatti penalmente rilevanti.
In questo senso, la “nuova regola applicabile” sul versante penale è chiara:
- l’art. 10, comma 1, non trova applicazione nel processo penale;
- le dichiarazioni o condotte che integrano reato in mediazione sono pienamente utilizzabili come prove, salvi i limiti derivanti dal segreto professionale del mediatore.
E l’avvocato? Obbligo di riservatezza dell’avvocato e responsabilità anche deontologiche
La centralità della riservatezza in mediazione si intreccia con il più generale dovere di segretezza che grava sull’avvocato, il quale non è solo parte “tecnica” del procedimento, ma anche presidio delle garanzie di leale collaborazione e correttezza tra le parti.
L’avvocato che assiste in mediazione è tenuto, in forza della legge professionale forense e del Codice deontologico art. 88 comma 1 cpc e art. 3 comma L. 247/2012, a non divulgare né utilizzare al di fuori del procedimento le informazioni confidenziali apprese nel corso degli incontri, salvo espresso consenso sia in sede di verbale di mediazione che nella CTM del cliente e nei limiti consentiti dalla normativa sulla mediazione (artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010).
In tale prospettiva la produzione di verbali, CTM o comunicazioni interne alla mediazione, recanti valutazioni o dichiarazioni delle parti senza espresso consenso di divulgazione delle parti, significherebbe svuotare di contenuto la garanzia di confidenzialità voluta dal legislatore; e, per riflesso, porre l’avvocato in una posizione di oggettivo conflitto con i propri doveri deontologici di lealtà e correttezza che, nei casi più gravi – specie in presenza di rivelazioni sistematiche o dolose di dichiarazioni e informazioni acquisite in mediazione, con pregiudizio per il cliente – la risposta disciplinare può spingersi fino alla sospensione dall’esercizio della professione, e, in ipotesi estreme, alla radiazione.
La riservatezza opera, dunque, sia sul piano sostanziale (divieto di divulgazione) sia su quello processuale (inutilizzabilità probatoria), a presidio della libertà negoziale delle parti.
In definitiva, il quadro che emerge è quello di un obbligo di riservatezza che, per l’avvocato, non si esaurisce in un divieto di “dire” o “produrre” qualcosa, ma si traduce in un vero e proprio dovere di gestione responsabile delle informazioni acquisite in mediazione: informare il cliente su ciò che può essere comunicato in sessione congiunta o separata, valutare quali documenti esibire e quali mantenere riservati, vigilare affinché il successivo contenzioso non diventi lo strumento per aggirare surrettiziamente il perimetro di confidenzialità tracciato dagli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010.
In questa prospettiva, la riservatezza – rafforzata dal filtro dell’avvocato e coordinata con la disciplina deontologica – diventa elemento strutturale dello “spazio protetto” mediativo e componente essenziale della cultura della composizione consensuale del conflitto promossa dal d.lgs. 28/2010.
Conclusioni
In definitiva, la riforma Cartabia, letta alla luce della giurisprudenza più recente, conferma la mediazione come spazio protetto di dialogo, ma ne delimita con maggiore precisione i confini: riservatezza forte sul contenuto degli incontri nel civile, apertura selettiva per atti esterni e perizie convenzionalmente producibili, nessuna immunità in sede penale per condotte illecite consumate nel corso della procedura.
In questo quadro, la sfida per gli operatori del diritto consiste nel saper utilizzare la mediazione come autentico spazio di confronto protetto, senza forzarne i confini né in senso espansivo (fino a trasformarla in una zona franca rispetto alla responsabilità penale), né in senso restrittivo (svuotando di significato la garanzia di riservatezza che ne costituisce la ragion d’essere).
Avv. Costanza Impalà
Riferimenti Giurisprudenziali Essenziali
- Cass. pen., sez. V, 29 ottobre 2024, n. 45002: Riservatezza e utilizzabilità nel processo penale.
- Tribunale di Padova, 21 luglio 2025: Utilizzabilità nel giudizio civile della consulenza tecnica svolta in mediazione.
- Tribunale di Vallo della Lucania, 12 gennaio 2026: Natura riservata o meno di una delibera assembleare condominiale contenente una proposta da presentare in mediazione.
Approfondimenti correlati
- Istanza di mediazione e obbligatorietà della mediazione (Trib. Milano 390/2026)
- Rappresentanza in mediazione e procura all’avvocato (Cass. 9608/2026)
- Mancata comparizione e mediazione obbligatoria
- Nuovi requisiti per diventare mediatore e formatore dopo la riforma Cartabia
Vuoi approfondire la disciplina della mediazione e formarti come operatore qualificato? Scopri il nostro Corso Mediatore Civile e Commerciale online accreditato dal Ministero della Giustizia.
