/ Articolo / Mancata Comparizione e Mediazione Obbligatoria
mancata comparizione e mediazione obbligatoria

Mancata Comparizione e Mediazione Obbligatoria

Conseguenze e Orientamenti Giurisprudenziali 

L’istituto della mediazione civile e commerciale, profondamente rinnovato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), pone al centro del sistema la partecipazione effettiva e personale delle parti. Un tema di particolare rilievo riguarda le conseguenze della mancata comparizione senza giustificato motivo della parte istante che comporta l’improcedibilità del giudizio.  

Il Principio della Partecipazione Personale e i Giustificati Motivi

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 cosi come modificato dal Correttivo Cartabia Dl.gs 164/2024 le parti devono partecipare personalmente al procedimento di mediazione. La giurisprudenza di legittimità, già con la storica sentenza della Cassazione n. 8473/2019, aveva chiarito che la mediazione è un procedimento “di parti” e non “di avvocati”. La Riforma Cartabia ha codificato tale orientamento, stabilendo che la parte può farsi sostituire da un rappresentante (anche il proprio difensore) solo in presenza di giustificati motivi e mediante il conferimento di una procura speciale sostanziale (che dia atto che il rappresentante, a conoscenza dei fatti, sia munito di tutti i poteri necessari. Tale delega deve anche contenere i documenti di identità di parte e rappresentante e se si tratta di uno degli atti soggetti a trascrizione deve essere autenticata da pubblico ufficiale) 

Diventa quindi fondamentale comprendere quando ricorrono i giustificati motivi. 

L’ordinanza n. 3281/2024 del Tribunale di Firenze, che ha cristallizzato i criteri per la valutazione dei motivi che possono giustificare l’assenza, ha chiarito che non sono sufficienti motivazioni generiche (salute, lavoro, distanza), ma occorrono ragioni: 

  • Specifiche: dettagliate e non astratte; 
  • Documentate: provate da certificazioni mediche o attestazioni lavorative; 
  • Inevitabili: tali da non poter essere superate nemmeno con la partecipazione da remoto, oggi ampiamente facilitata dalla normativa. 
Gruppo 7, Oggetto raggruppatoCriterio   Specificità Descrizione Gruppo 6, Oggetto raggruppatoEsempio  “Intervento chirurgico programmato” vs “Problemi di salute”. 
Il motivo deve riguardare un impedimento concreto e individuato. 
 Documentazione Necessità di supporto probatorio oggettivo. Certificato medico ospedaliero. 
 Inevitabilità L’impedimento non deve essere risolvibile con la modalità telematica. Impossibilità assoluta di connettersi o stato di incoscienza. 

Nel caso in specie i problemi addotti non erano insormontabili secondo il Tribunale di Firenze, in quanto la parte ben avrebbe potuto ovviare agli impedimenti dichiarati, utilizzando strumenti di collegamento remoto. 

Dello stesso orientamento il Tribunale di Napoli nord, che con la sentenza n. 4452 del 07.11.2023, evidenzia come la mancata presentazione in mediazione in mancanza di valida giustificazione è equiparabile alla mancata instaurazione del procedimento. 

Anche il Tribunale di Salerno, con la recente sentenza del 3 Febbraio 2026 evidenzia che “Una delega conferita in assenza di un reale motivo impediente equivale a una mancata comparizione. Ciò determina due effetti principali: 

  • il tentativo di mediazione si considera come “non esperito”. Di conseguenza, il processo non può proseguire nel merito e viene chiuso con una sentenza di rito; 
  • la parte che non partecipa senza giustificato motivo può essere condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato e il giudice può desumere argomenti di prova sfavorevoli dal suo comportamento (ex art. 116 c.p.c.). 

Proprio per evitare le sanzioni conseguenti alla mancata comparizione personale delle parti senza giustificato motivo, le associazioni forensi locali hanno contribuito significativamente alla diffusione di buone prassi. La Fondazione Forense di Monza, in un recente articolo di Marzo 2026 ha ribadito che il legale che assiste la parte deve essere munito di una procura sostanziale che conferisca il potere di disporre dei diritti in contesa, ma che tale delega non esonera dalla necessità di giustificare l’assenza del delegante. 

Analogamente, l’Organismo di Mediazione Forense di Brescia ha aggiornato i propri regolamenti (Gennaio 2025) sottolineando che il mediatore è tenuto a verbalizzare analiticamente le ragioni dell’assenza, al fine di consentire al giudice una corretta valutazione in sede processuale. 

Conclusioni 

La mancata comparizione della parte istante rappresenta un rischio fatale per la strategia giudiziale. In un sistema che punta sull’efficienza delle ADR, la presenza personale non è più un’opzione, ma un pilastro della procedibilità. Gli avvocati sono chiamati a una diligente informativa verso i clienti, assicurando che ogni eventuale assenza sia non solo giustificata, ma rigorosamente provata e inevitabile. 

Riferimenti Giurisprudenziali Essenziali 

  1. Cassazione Civile, Sez. III, Sentenza n. 8473/2019: Obbligo di partecipazione personale. 
  1. Tribunale di Firenze, Ordinanza n. 3281/2024: Definizione di giustificato motivo e improcedibilità. 
  1. Tribunale di Milano, Sentenza n. 1598/2025: Conferma dell’improcedibilità per assenza dell’istante in mediazione delegata. 

Tribunale di Salerno, Sentenza del 3 Febbraio 2026 

Se vuoi saperne di più su come diventare mediatore civile e commerciale clicca sul nostro Corso Mediatore Civile o sui nostri Corsi Mediatore Civile