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Istanza di mediazione e obbligatorietà della mediazione

Istanza di Mediazione e Obbligatorietà della Mediazione. Come evitare l’Improcedibilità

Nel panorama della mediazione civile e commerciale, uno dei temi più caldi e dibattuti dell’ultimo anno riguarda il principio della simmetria sostanziale della domanda di mediazione con quella giudiziale. Non si tratta di un mero tecnicismo burocratico, ma di un requisito fondamentale in caso di obbligatorietà della mediazione, che, se trascurato, può portare alla dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, vanificando mesi di lavoro e sforzi legali.

Ma cosa significa esattamente “simmetria” tra l’istanza di mediazione e l’atto di citazione? E perché la recente giurisprudenza, in particolare la sentenza del Tribunale di Milano n. 390/2026, ha alzato l’asticella del rigore? In questo articolo esploreremo tutto ciò che devi sapere per gestire correttamente la fase stragiudiziale e garantire il successo del tuo contenzioso.

Il Principio della Simmetria: Oltre la Forma, la Sostanza

La domanda di mediazione e la successiva domanda giudiziale devono presentare una simmetria sostanziale riguardo all’oggetto (petitum) e ai fatti costitutivi della pretesa (causa petendi). Sebbene non sia richiesta una coincidenza letterale tra i due atti, i fatti posti a fondamento devono essere gli stessi.

Perché la simmetria è vitale?

  1. Evitare l’improcedibilità: La mancanza di corrispondenza tra quanto discusso in mediazione e quanto richiesto al giudice rende la mediazione un “vuoto simulacro”, portando alla sanzione dell’improcedibilità.
  2. Esercizio effettivo del confronto: La finalità della mediazione è permettere alle parti un confronto reale. Se in giudizio si introducono fatti nuovi, la controparte non ha avuto modo di discuterne durante il tentativo di conciliazione.
  3. Contenuto dell’istanza: Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 28/2010, l’istanza deve indicare chiaramente l’oggetto e le ragioni della pretesa. Una descrizione troppo generica equivale a un’omessa indicazione.

“La simmetria garantisce che le parti abbiano discusso in mediazione degli stessi fatti su cui il giudice dovrà decidere.”

La Sentenza Svolta: Tribunale di Milano n. 390/2026

Un caso emblematico che ha recentemente scosso gli addetti ai lavori è la sentenza del Tribunale di Milano n. 390 del 16 gennaio 2026. In questa decisione, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda di impugnazione di delibera condominiale proprio a causa della genericità dell’istanza di mediazione.

Affinché possa considerarsi assolta la condizione di procedibilità prevista dal legislatore, i fatti e gli accadimenti narrati in sede di mediazione devono essere corrispondenti e simmetrici a quelli che saranno poi esposti in sede processuale.

Trib. Milano, Sez. XIII, sent. n. 390/2026

I Fatti del Caso

L’attore aveva presentato un’istanza di mediazione indicando genericamente la violazione di vari articoli del Codice Civile e del regolamento condominiale, senza però specificare i motivi concreti di invalidità per ogni punto dell’ordine del giorno.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Milano ha stabilito che:

  • Un’istanza di mediazione generica non permette alla controparte di comprendere le specifiche contestazioni.
  • Il raffronto tra l’istanza (vaga) e la domanda giudiziale (dettagliata) ha evidenziato una asimmetria fatale.
  • Nemmeno la mediazione demandata dal giudice può sanare tale vizio se l’attore si limita a riproporre la stessa istanza generica senza integrazioni.

Questo orientamento conferma quanto già espresso dal Tribunale di Cassino (sent. 19/09/2025) e da altre corti di merito: la mediazione deve essere un’anticipazione sostanziale del giudizio.

Aspetti Operativi: Fatti vs. Diritto

È importante distinguere tra la qualificazione giuridica e i fatti materiali. La giurisprudenza chiarisce che:

  • Non occorre perfetta identità giuridica: Le parti possono cambiare l’inquadramento legale tra mediazione e giudizio.
  • I fatti sostanziali devono coincidere: Se la domanda giudiziale si basa su fatti nuovi o ha un petitum significativamente più ampio, l’improcedibilità è dietro l’angolo.

L’incoerenza tra i due atti porta all’improcedibilità, che può essere rilevata d’ufficio dal giudice o su eccezione di parte. In ambiti specifici come il contenzioso condominiale, questo può tradursi nella decadenza definitiva dall’impugnazione delle delibere, poiché i termini per agire potrebbero scadere nel frattempo.

Se la mediazione è iniziata ma non conclusa, o se il vizio è rilevato tempestivamente, il giudice può fissare una nuova udienza e ordinare l’integrazione della mediazione, ma il rischio di perdere il diritto resta elevato.

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Avv. Valeria Panella
Responsabile della CNMA
Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato

Riferimenti giurisprudenziali essenziali

  1. Tribunale di Milano, Sez. XIII Civile, Sentenza n. 390 del 16 gennaio 2026: principio della simmetria tra istanza di mediazione e domanda giudiziale; improcedibilità per genericità dell’istanza (scarica PDF).
  2. Tribunale di Cassino, Sentenza del 19 settembre 2025: orientamento conforme sulla necessaria corrispondenza tra istanza di mediazione e domanda giudiziale.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 28/2010, art. 4 — contenuto dell’istanza di mediazione; art. 1137 c.c. — termini per impugnare le delibere condominiali.

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