La mediazione e la competenza territoriale rappresentano uno degli aspetti più rilevanti – e spesso sottovalutati – della mediazione civile e commerciale. Una scelta errata dell’organismo di mediazione competente può compromettere l’intero procedimento, generando eccezioni, ritardi e inutili costi.
Conoscere le regole sulla competenza territoriale nella mediazione è oggi indispensabile per avvocati, imprese e professionisti, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia.
Cos’è la competenza territoriale nella mediazione civile
La competenza territoriale nella mediazione civile individua l’organismo di mediazione legittimato a gestire una specifica controversia, in base al luogo stabilito dalla legge. Non si tratta di una scelta libera: la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo territorialmente competente, pena possibili contestazioni.
La competenza, tuttavia, può in ogni caso essere derogata dal comune accordo delle parti.
Cosa dice la legge sulla mediazione e competenza territoriale
Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 28/2010, aggiornato dalla Riforma Cartabia. Ai sensi dell’art 4 del D.lgs 28/2010, la mediazione va instaurata presso un organismo avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente. La competenza si determina in base alle regole processuali ordinarie (articoli 18-30 bis del cpc). La regola generale è quella del domicilio o residenza del convenuto ovvero della sede legale delle persone giuridiche. Tuttavia, esistono una serie di specifiche eccezioni.
Come si determina la competenza territoriale
- Competenza territoriale nel condominio: la mediazione deve essere avviata nel luogo in cui si trova l’immobile, indipendentemente dalla residenza delle parti in applicazione dell’art 23 cpc.
- Competenza territoriale nella mediazione dei contratti: in questo caso,ai sensi dell’art 20 cpc, la competenza dipende:
- dal luogo di esecuzione del contratto
- dalla sede del convenuto
- da eventuali clausole contrattuali
Un’analisi errata può rendere inefficace la mediazione in quanto la controparte può eccepire l’incompetenza dell’organismo e nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, la corretta individuazione della competenza territoriale è ancora più rilevante, perché incide sulla procedibilità della domanda giudiziale.
Una mediazione avviata presso un organismo non competente può essere inutilizzabile. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.220 del 10.01.2023, in una controversia in materia bancaria, ha affermato il principio che “l’esperimento della procedura di mediazione presso un organismo che ha sede in luogo diverso da quello del giudice competente non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda“. In senso conforme, il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n.245 del 06.03.2023, ha affermato il principio che “la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto … dev’essere considerata come non espletata“. Nello stesso senso, parlando però di inefficaciapiù che inesistenza, si sono pronunciati il Tribunale di Piacenza (sentenza n.28 del 30.01.2023), di Torino (sentenza n.2577/2022) e di Foggia (sentenza n.1831/2021).
Quale che sia la qualifica della mediazione svolta innanzi a un organismo incompetente, che la si reputi inefficace o inesistente, in ogni caso questa sarà inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità e interrompere i termini di prescrizione, decadenza o usucapione connessi all’oggetto della domanda stessa.
Competenza territoriale e mediazione obbligatoria: tre problematiche
La giurisprudenza si è occupata di tre importanti problematiche in tema di mediazione obbligatoria e competenza territoriale, in particolare:
- se la mediazione telematica è idonea a derogare la competenza territoriale;
- qual è il valore di una mediazione esperita innanzi un organismo territorialmente incompetente:
- la mediazione presso sedi territoriali differenti dalla sede legale/principale dell’Organismo.
1. La mediazione in videoconferenza
La modalità telematica è una mera modalità di svolgimento dell’incontro, ma non può essere vanificata la regola sulla competenza territoriale dell’organismo, che deve essere dunque osservata nel deposito della domanda.
Una recentissima sentenza del Tribunale di Aosta, la n. 143 del 11.7.2025 Giudice dott.ssa De Luca, ha chiarito che, anche se l’incontro è telematico, va posta attenzione al luogo ove ha sede l’organismo, nella scelta di dove depositare la domanda.
Per la corretta instaurazione della procedura si rilevano le sedi fisiche, principali o secondarie, degli organismi di mediazione ove viene effettuato il deposito introduttivo.
Nello stesso senso, il Tribunale di Torino (sentenza n.2577/2022) così come quello di Taranto (sentenza n.791/2023) e Catanzaro (sentenza 19.06.2023) hanno evidenziato come il requisito della competenza territoriale sia da rispettarsi anche in caso di mediazione telematica. L’esigenza del legislatore è di tutelare il diritto di ciascuno a partecipare da remoto o in presenza, e consentire, se richiesto, la comparizione personale delle parti.
Pertanto anche nel caso di mediazioni telematiche è imprescindibile che l’Organismo adito abbia una sede operativa nella circoscrizione dell’ufficio giudiziario competente per la relativa causa, pena l’inefficacia/inutilità della mediazione e l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.
2. Mediazione esperita innanzi un organismo territorialmente incompetente
Nulla quaestio nel caso in cui la parte invitata in mediazione non aderisca e non partecipi alla mediazione; ma che succede nel caso in cui la parte invitata aderisca?
Sul punto il Tribunale di Palmi, con la sentenza n.77/2024, afferma che la derogabilità della competenza dell’organismo si verifica in caso di accordo tra le parti che si traduca nella presentazione di una domanda congiunta dinanzi ad un Organismo anche non territorialmente competente (sul punto cfr. Tribunale di Catanzaro n.1001/2023, Tribunale Foggia n.1831/2021 e Tribunale di Piacenza n.28/2023 e la giurisprudenza citata da quest’ultimo: T. Torino n.2577/2022, T Ragusa n.49672020, T Napoli 14.03.2016, T Mantova n.1049/2015, Milano 26.02.2016 e 29.10.2013 e Cass. civile n.17480/2015), ma anche nel caso di una mediazione che derivi da una clausola contrattuale che, in deroga alla legge, disciplini la competenza territoriale in caso di mediazione.
Ultima ipotesi individuata dal citato giudice è, infine, quella della mancata contestazione della parte invitata in mediazione, da cui deriverebbe l’implicito accordo in deroga.
Diversa è, tuttavia, l’ipotesi in cui le parti, comparendo, contestano l’incompetenza territoriale dell’Organismo adito. Deve infatti escludersi qualsiasi ipotesi di accordo tacito/implicito ogni qualvolta la parte invitata aderisca alla mediazione al solo fine di sollevare l’eccezione. Sulla medesima linea si era già espresso il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 161 del 17.01.2023, quando aveva respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dal convenuto in giudizio in quanto la mediazione (nel caso di specie svolta in modalità telematica) si era svolta con la piena partecipazione del convenuto medesimo che nessuna eccezione aveva mai sollevato prima del giudizio.
3. Mediazione presso sedi territoriali differenti dalla sede legale/principale dell’Organismo
Il caso affrontato dal Tribunale di Torino e Aosta ha evidenziato anche un altro profilo: quello di una mediazione svolta presso la sede di un altro Organismo con il quale l’Organismo investito della procedura aveva una convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 1 lett. c del D.M. n. 180/2010 (oggi confluito nell’articolo 6 del DM 150/2023che ha abrogato e sostituito il SM 180/2010)
Già in precedenza il Ministero della Giustizia con la Circolare 27.11.2013 aveva chiarito che ai fini della competenza deve farsi riferimento alla sede principale ovvero alle sedi secondarie dell’Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia, e che, ai fini dell’individuazione della sede principale o della sede secondaria, è condizione necessaria che queste ultime siano state regolarmente comunicate al Ministero vigilante.
In conclusione,la mediazione e la competenza territoriale non sono un mero tecnicismo, ma uno snodo decisivo per la corretta gestione delle controversie civili e commerciali.
Affidarsi a un organismo di mediazione competente e investire nella formazione specialistica significa risparmiare tempo, ridurre i rischi e aumentare le possibilità di successo.
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Domande frequenti sulla mediazione e competenza territoriale
- Che cos’è la competenza territoriale nella mediazione?
È la regola che stabilisce in quale area geografica deve essere avviata l’istanza di mediazione. - Se presento la domanda all’organismo di mediazione sbagliato, cosa accade?
La richiesta può non produrre effetti e sarà necessario ripresentarla presso l’organismo corretto in base al territorio.ù - La mediazione obbligatoria può essere avviata ovunque?
No. Anche nei casi di mediazione obbligatoria occorre rispettare il criterio della competenza territoriale. - Quali cambiamenti ha introdotto la riforma Cartabia sulla mediazione?
La riforma ha ampliato l’elenco delle materie coinvolte, previsto agevolazioni fiscali e introdotto requisiti più rigorosi per gli organismi. - La mediazione consente davvero di abbreviare i tempi della giustizia?
Nella maggior parte dei casi sì: molte controversie possono trovare una soluzione in pochi mesi, evitando attese molto più lunghe in tribunale. - È possibile scegliere liberamente l’organismo di mediazione?
Sì, ma la scelta resta vincolata al rispetto della competenza territoriale prevista dalla normativa.
La competenza territoriale, quindi, non va considerata un semplice formalismo: è un elemento determinante per la validità dell’intera procedura. Conoscere le regole applicabili e le principali novità introdotte dalla riforma Cartabia permette di prevenire errori, ottimizzare i tempi e rendere davvero efficace il percorso di conciliazione.

