Corte di Cassazione Civile – Sentenza del 12.09.2014
È errata l’affermazione secondo la quale nel caso di autentica delle sottoscrizioni il notaio sarebbe impossibilitato a percepire l’eventuale incapacità naturale di colui la cui firma si appresta ad attestare: se infatti deve confermarsi il principio secondo il quale l’attività di autentica del notaio non costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del sottoscrittore, rimane comunque fermo che l’opera del notaio è comunque diretta ad assicurare che il contenuto dell’atto sia il prodotto di un’attività cosciente e volontaria del sottoscrittore e che non sia contrario alla legge. Ciò in coerenza, tra l’altro, con la circolare dell’11 ottobre 2011 con cui il Consiglio Nazionale del Notariato, nell’indicare le linee guida per dare attuazione al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 11, comma 3 in materia di mediazione civile, ha richiamato il notaio non solo a svolgere il controllo di legalità sulla scrittura privata che si appresta ad autenticare, ma anche l’indagine della volontà delle parti.
