Tribunale di Verona – ordinanza del 15.09.2014
In caso di pluralità di domande tra loro non altrimenti connesse (art. 104 c.p.c.) e contro più soggetti (art. 103 c.p.c.), solo alcune delle quali soggette a mediazione obbligatoria, stante la stretta connessione fattuale tra le stesse, è opportuno, al fine di rendere utilmente esperibile il procedimento di mediazione, demandarle tutte ad essa ex art. 5, comma 2 d.lgs. n. 28/2010. Ciò per evitare di complicare eccessivamente l’iter del giudizio e, al contempo, per favorire appieno la prospettiva conciliativa propria del procedimento di mediazione, apparendo di conseguenza estremamente opportuno che al procedimento di mediazione le parti devolvano tutte le controversie, giovandosi del disposto dell’art. 5 comma 2 d.Lgs. 28/2010.
L’art. 4, comma 1, d.Lgs. 28/2010 non attribuisce rilievo, ai fini della determinazione della competenza per territorio dell’organismo di mediazione, a criteri diversi da quelli contenuti nella sezione III del titolo primo del c.p.c., cosicché non rilevano, al fine suddetto, eventi processuali come competenza per connessione o la litispendenza o continenza, tanto più che esse, a rigore, non costituiscono ipotesi di incompetenza.
