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Mediazione e Proposta conciliativa del Giudice ex art. 185 bis c.p.c

Tribunale di Roma Sezione XIII – Ordinanza del 23.09.2018

Alla luce della disposizione di cui all’art.185 bis c.p.c. (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 conv. nella l.9.8.2013 n.98), il giudice può formulare una proposta conciliativa la quale, sebbene l’art. 185 bis c.p.c. non preveda debba essere motivata, possa anche indicare alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente. Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall’ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

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