Tribunale di Roma – Sentenza del 29.09.2014
Ove sussiste obbligatorietà del tentativo di mediazione è necessario che l’invitante si presenti in ogni caso davanti al mediatore, anche se la parte chiamata non abbia dato alcuna risposta ovvero abbia dichiarato di non avere interesse a presenziare al tentativo di media conciliazione.
Il contatto delle parti con il mediatore mediante fax, telegramma et similia non integra la condizione di procedibilità prevista dalla norma.
Nel caso in cui nessuna delle parti si sia recata il giorno fissato per l’incontro davanti al mediatore, il mediatore è tenuto a dare atto solo di ciò: è infatti contrario al vero affermare che, in tali ipotesi, le parti non abbiamo raggiunto un accordo in mediazione.
