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Mediazione delegata: la partecipazione delle parti atto dovuto

Tribunale di Firenze – Sentenza del 30.09.2014

Disposta la mediazione dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, la partecipazione al relativo procedimento è sottratta alla disponibilità delle parti e non richiede alcuna loro accettazione. L’avvio e la partecipazione alla mediazione delegata dal giudice costituisce infatti atto dovuto per le parti, fermo il loro diritto, già al primo incontro avanti al mediatore e dopo l’avvio dell’effettiva mediazione, di chiedere la conclusione dell’incombente, essendo così avverata la condizione di procedibilità. Pertanto va posta la sanzione del pagamento all’Erario di importo corrispondente al contributo unificato a carico della parte che non partecipi al procedimento, e che quindi non compaia avanti al mediatore, non costituendo al riguardo valida giustificazione la circostanza della sua mancata adesione alla procedura (cfr. verbale di mediazione negativa).

SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE 30 9 2014

TRIBUNALE DI FIRENZE 30 9 2014