L’albo dei mediatori familiari è la domanda che arriva subito dopo il Master: concluso il percorso, come si entra nell’elenco del tribunale, chi lo gestisce e che cosa serve davvero? La risposta, però, parte da una precisazione tecnica. In Italia non esiste un albo nazionale dei mediatori familiari. Esiste un elenco istituito presso ogni tribunale, previsto dall’art. 12-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotto dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e completato dal D.M. 151/2023, il regolamento sulla professione.
In questa guida si ricostruisce, fonte per fonte, il percorso: la differenza tra elenco, associazione professionale e percorso dei mediatori civili, i requisiti dell’art. 12-quater, i documenti della domanda, il funzionamento del comitato che decide e le regole da rispettare una volta iscritti. Per capire in quale direzione orientarsi prima di iscriversi a un corso, può aiutare anche l’approfondimento mediatore civile o familiare: quale percorso scegliere.
Albo, elenco, associazione: tre cose diverse
Il termine «albo» è entrato nell’uso comune, tuttavia la legge parla di elenchi:
- L’elenco del tribunale (art. 12-bis e seguenti disp. att. c.p.c.): un elenco per ogni tribunale, tenuto dal presidente. È quello a cui si riferisce l’art. 473-bis.10 c.p.c., quando prevede che il giudice possa invitare le parti a rivolgersi a un mediatore «scelto tra le persone iscritte nell’elenco».
- L’associazione professionale (legge 4/2013): la professione di mediatore familiare è non organizzata in ordini o collegi. Chi la esercita fa riferimento a un’associazione inserita nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Alcune di queste associazioni possono anche rilasciare l’attestazione di qualità.
- Il percorso dei mediatori civili: è un’altra procedura, con altri requisiti e altri soggetti. I mediatori civili e commerciali operano presso gli organismi iscritti nel registro del Ministero della Giustizia (D.Lgs. 28/2010). Per quel percorso si veda la guida come diventare mediatore civile.
Chi tiene l’elenco e come è composto il comitato
Secondo l’art. 12-ter disp. att. c.p.c. l’elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto. Ne fanno parte:
- il procuratore della Repubblica;
- un mediatore familiare, designato dalle associazioni professionali inserite nell’elenco ministeriale, che esercita nel circondario del tribunale.
Le funzioni di segretario del comitato sono svolte dal cancelliere del tribunale. L’elenco è permanente: ogni quattro anni il comitato lo rivede, eliminando chi ha perso uno dei requisiti o non può più esercitare l’ufficio. Anche i dati personali sono tutelati: secondo l’art. 9 del D.M. 151/2023 i presidenti dei tribunali sono titolari del trattamento e verificano le dichiarazioni rese dai candidati.
I requisiti per l’iscrizione: art. 12-quater
L’art. 12-quater disp. att. c.p.c. indica chi può chiedere l’iscrizione. Servono tutte queste condizioni insieme:
- iscrizione da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto dal Ministero;
- adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia, nella tutela dei minori e nella violenza domestica e di genere;
- condotta morale specchiata.
Il requisito dei cinque anni merita attenzione, perché è quello che sorprende di più chi ha appena concluso il Master. Non si tratta di cinque anni di attività professionale, ma di anzianità di iscrizione all’associazione. Chi si abilita oggi deve quindi sapere che l’accesso all’elenco del tribunale segue una tempistica propria, diversa da quella dell’abilitazione all’esercizio. Il testo della norma non prevede deroghe a questo termine.
A questi requisiti si sommano quelli di onorabilità dell’art. 3 del D.M. 151/2023, che escludono, tra gli altri, chi è interdetto o inabilitato, chi ha condanne definitive a pena detentiva per delitto non colposo, chi è sottoposto a misure di prevenzione e chi, se iscritto a un ordine professionale, ha subìto negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave della minima (testo integrale nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023).
Prima dell’elenco: la formazione (D.M. 151/2023)
Il corso di formazione iniziale ha requisiti minimi precisi (art. 5, comma 3): almeno 240 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare e il 75% in presenza o in collegamento audiovisivo sincrono, e almeno 80 ore di pratica guidata, di cui almeno 40 in affiancamento a procedimenti di mediazione familiare. Il percorso si chiude con un esame finale (prova scritta, prova pratica con role playing, colloquio orale) e con il rilascio dell’attestato di idoneità all’esercizio. Sono in totale 320 ore, come nel Master in Mediazione Familiare CNMA.
I documenti della domanda: art. 12-quinquies
La domanda va presentata al presidente del tribunale. L’art. 12-quinquies elenca i documenti da allegare:
- estratto dell’atto di nascita;
- certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
- certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
- attestazione rilasciata dall’associazione professionale ai sensi dell’art. 7 della legge 4/2013;
- i titoli e i documenti con cui l’aspirante dimostra la propria formazione e competenza specifica.
Nella pratica ogni tribunale pubblica sul proprio sito un modulo e una procedura. Il modulo del Tribunale di Forlì, per esempio, è in bollo da 16,00 euro, chiede l’indicazione dell’associazione e della data di iscrizione, dell’attestato di qualità e dei percorsi formativi seguiti, e raccoglie le dichiarazioni sostitutive sulla condotta. Il regolamento del Tribunale di Spoleto prevede invece un elenco da aggiornare quando perviene un congruo numero di domande. Alcuni uffici aprono i termini per periodi limitati: è il caso di Cagliari e Trapani, di cui abbiamo dato conto nella news Aperti gli albi dei Tribunali di Cagliari e Trapani. Il consiglio pratico è controllare sempre la pagina del tribunale competente prima di preparare i documenti.
Un’avvertenza: il certificato di residenza lega la domanda al circondario in cui si risiede. Inoltre l’art. 3, comma 3, del D.M. 151/2023 vieta al mediatore di chiedere l’iscrizione nell’elenco di un altro tribunale, pena la sanzione prevista dall’art. 20 disp. att. c.p.c.
Chi decide e come si contesta un diniego
Sulle domande decide il comitato dell’art. 12-ter. Contro il suo provvedimento è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione. I tempi dell’istruttoria non sono fissati dalla legge e dipendono dal singolo ufficio.
Dopo l’iscrizione: obblighi e visibilità
Entrare nell’elenco comporta alcuni impegni, previsti dal D.M. 151/2023:
- aggiornamento professionale continuo: corsi di almeno dieci ore con cadenza annuale, a decorrere dal 31 dicembre 2023 (art. 5, comma 6), con attività laboratoriali in presenza su casi teorico-pratici;
- comunicazione immediata al presidente del tribunale se vengono meno i requisiti, con interruzione dell’attività (art. 6, comma 14);
- informativa alle parti: in pendenza di un procedimento giudiziario il mediatore informa gratuitamente le parti su finalità, contenuti, modalità e costi del percorso e sull’esistenza dell’elenco presso il tribunale (art. 6, comma 10);
- regole deontologiche: imparzialità, segreto professionale, divieto di pubblicità ingannevole e di compensi legati al risultato (artt. 6 e 7).
Sul piano della visibilità, l’art. 9, comma 4, prevede che l’estratto dell’elenco, con le sole generalità, i recapiti e le competenze degli iscritti, sia pubblicato sull’albo pretorio o sul sito dell’ufficio giudiziario. È in questo modo che le parti e i loro avvocati possono individuare i professionisti.
Dal Master all’elenco: il percorso in quattro passaggi
- Formazione: un corso con i requisiti dell’art. 5, erogato o riconosciuto da un’associazione professionale (legge 4/2013), con esame finale e attestato di idoneità.
- Associazione professionale: iscrizione a un’associazione inserita nell’elenco del Ministero (alcune rilasciano anche l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale). È da qui che inizia a decorrere l’anzianità richiesta dall’art. 12-quater.
- Competenza specifica: aggiornamento annuale e percorsi su diritto di famiglia, tutela dei minori, violenza domestica e di genere, da documentare nella domanda.
- Domanda al tribunale: al maturare dei cinque anni, domanda al presidente del tribunale del proprio circondario, con i documenti dell’art. 12-quinquies.
Il Master in Mediazione Familiare è organizzato da CNMA con A.I.Me.A, associazione professionale riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il rilascio dell’attestato di qualità ex legge 4/2013. Per un quadro più ampio dei requisiti in vigore si veda la guida Diventare mediatore familiare nel 2026, mentre il percorso formativo è descritto nella pagina corso per mediatore familiare.
Domande frequenti
Esiste un albo nazionale dei mediatori familiari?
No. La legge prevede un elenco presso ogni tribunale. A livello nazionale esiste soltanto l’elenco ministeriale delle associazioni professionali, che non è un albo di singoli professionisti.
Posso iscrivermi a più tribunali?
No. L’art. 3, comma 3, del D.M. 151/2023 vieta di chiedere l’iscrizione all’elenco di un altro tribunale, con la sanzione dell’art. 20 disp. att. c.p.c.
Serve la laurea per iscriversi all’elenco?
No, non occorre, in quanto è una delle alternative previste dall’art. 4 del D.M. 151/2023 per esercitare la professione. È possibile quindi, in mancanza della laurea, esercitare la professione con un corso idoneo e/o l’iscrizione presso un’associazione ex legge 4/2013, oppure con una certificazione UNI 11644.
Quanto costa la domanda?
La legge non prevede un costo. Alcuni tribunali richiedono la marca da bollo, come quello di Forlì (16,00 euro nel modulo consultato). Per l’importo e le modalità di invio fa fede la pagina del tribunale competente.
Dove trovo le aperture dei tribunali?
Sul sito del tribunale del proprio circondario, nella sezione dedicata ai mediatori familiari. Segnaliamo le aperture che ci risultano nelle nostre news, come quelle sull’apertura delle iscrizioni su alcuni fori e sul Tribunale di Civitavecchia.
Per approfondire
Se stai valutando il percorso, parti dai requisiti: requisiti e formazione per l’iscrizione all’albo dei tribunali e, sul contesto, mediazione familiare 2026 e DM 151/2023. Per chiarire quale percorso fa al caso tuo puoi contattare la segreteria CNMA dalla pagina del Master in Mediazione Familiare.
Fonti normative consultate: D.M. 27 ottobre 2023, n. 151, Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e note con il testo degli artt. 12-bis e seguenti disp. att. c.p.c.); artt. 12-ter e 12-quater disp. att. c.p.c.; art. 473-bis.10 c.p.c.; legge 14 gennaio 2013, n. 4; Studio Cataldi, commento al D.M. 151/2023. Testi verificati il 22 ottobre 2026.
