Quando la Mediazione è obbligatoria?

La Mediazione Obbligatoria è la forma più diffusa di mediazione e include: le ipotesi in cui si tratta di una materia in cui ai sensi dell’art 5 del d.lgs 28/2010 e ss.mm; il legislatore impone il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che sarà quindi possibile solo nel caso in cui all’esito del procedimento di mediazione non si arrivi a un accordo); la mediazione demandata dal giudice; la mediazione contrattuale, per cui sono le parti stesse che stabiliscono contrattualmente che in caso di lite dovranno rivolgersi a un Organismo di Mediazione. Dall’analisi dei dati statistici ministeriali, il maggior numero di mediazioni proviene dai casi in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità, ossia:

  • Diritti reali
  • Successioni ereditarie
  • Condominio
  • Risarcimento del danno da responsabilità medica e/o sanitaria
  • Locazione
  • Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Patti di famiglia
  • Affitto aziende
  • Comodato
  • Associazione in partecipazione
  • Consorzio
  • Franchising
  • Contratti di prestazione d’opera
  • Contratti di rete
  • Somministrazione
  • Società di Persone
  • Subforniture

Nei casi di mediazione obbligatoria non è possibile adire la via giudiziaria senza aver esperito un tentativo di mediazione e, se viene adita, il giudice rimanda le parti in mediazione che dovranno avviare la procedura a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, sarà necessaria l’assistenza dell’avvocato in mediazione.