La Mediazione Obbligatoria è la forma più diffusa di mediazione e include: le ipotesi in cui si tratta di una materia in cui ai sensi dell’art 5 del d.lgs 28/2010 e ss.mm; il legislatore impone il ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale (che sarà quindi possibile solo nel caso in cui all’esito del procedimento di mediazione non si arrivi a un accordo); la mediazione demandata dal giudice; la mediazione contrattuale, per cui sono le parti stesse che stabiliscono contrattualmente che in caso di lite dovranno rivolgersi a un Organismo di Mediazione. Dall’analisi dei dati statistici ministeriali, il maggior numero di mediazioni proviene dai casi in cui la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità, ossia:
- Diritti reali
- Successioni ereditarie
- Condominio
- Risarcimento del danno da responsabilità medica e/o sanitaria
- Locazione
- Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari
- Patti di famiglia
- Affitto aziende
- Comodato
- Associazione in partecipazione
- Consorzio
- Franchising
- Contratti di prestazione d’opera
- Contratti di rete
- Somministrazione
- Società di Persone
- Subforniture
Nei casi di mediazione obbligatoria non è possibile adire la via giudiziaria senza aver esperito un tentativo di mediazione e, se viene adita, il giudice rimanda le parti in mediazione che dovranno avviare la procedura a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Inoltre, sarà necessaria l’assistenza dell’avvocato in mediazione.