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Arbitrato: Modifiche introdotte dal PNRR Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza

La pandemia ha indubbiamente generato una crisi mondiale che, specie in un contesto quale l’Italia (già fragile dal punto di vista economico e giuridico) impone la modernizzazione di diversi istituti.

È in questa direzione che si muove la riforma del piano nazionale di ripresa e resilienza fortemente voluta dal governo Draghi, il cui obiettivo è quello di rendere più efficienti istituti già esistenti ma ancora utilizzati poco.

Gli obiettivi relativi alla giustizia civile vedono interventi mirati e specifici, quali:

– Snellimento delle procedure già esistenti

– Armonizzazione rispetto alle pratiche internazionali soprattutto in ambito ADR;

– Miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario;

– Riduzione della durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio.

Il mondo economico “corre veloce” efficienza e burocrazia snella sono elementi fondamentali per la crescita delle imprese. In caso di contenzioso quindi anche la tempistica diventa fondamentale per la sopravvivenza di un’azienda

Non c’è, dunque, da stupirsi se un mondo parallelo di giustizia privata simile a quello nato nei paesi di common law si stia diffondendo anche nel nostro sistema.

In un momento storico così particolare il PNRR viene in soccorso per migliorare un sistema economico e giuridico strettamente collegati.

La riforma ha l’obiettivo di incrementare anche l’utilizzo delle ADR (strumenti di risoluzione stragiudiziali) quali: Negoziazione assistita, Mediazione e Arbitrato (già da molti anni in uso in modo efficace nei sistemi di Common law). Fine principale è la riduzione del carico di lavoro in sede civile e delle spese per i meno abbienti.

Il Procedimento Arbitrale e le modifiche previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR

Il PNRR per ciò che attiene all’arbitrato vede l’introduzione di una serie di misure atte ad armonizzare l’istituto alle figure già introdotte da anni nei paesi di Common law.

Molte camere arbitrali a partire già dal 2017, anticipando l’azione del governo italiano, avevano introdotto misure simili nei loro protocolli e procedimenti. Tuttavia, grazie al PNRR, si avrà adesso una disciplina unitaria dell’istituto.

Gli elementi di novità non riguardano solo i “benefici economici e fiscali in sede stragiudiziale“, ovviamente utili – specie in tempo di crisi economica – ma anche due aspetti da tempo richiesti, ossia:

– la figura dell’arbitro e la sua imparzialità;

– i poteri dell’arbitro: esecutività del lodo e possibilità di adozione di misure cautelari.

La figura del giudice arbitro: imparzialità

Dal PNRR emerge la volontà di affidare le procedure ad arbitri (giudici) indipendenti imparziali e dunque terzi, rendendo cioè la figura del “giudice arbitro” sempre più simile a quella del giudice ordinario (AGO). Viene rafforzato cioè il diritto di essere giudicato da un giudice terzo e imparziale (lett. a Art.11 DDL).

A Garanzia di detta imparzialità viene prevista la facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza, al fine di evitare conflitti di interessi. È, altresì, previsto l’obbligo di rilasciare una dichiarazione di imparzialità al momento dell’accettazione della nomina nonché la decadenza dell’arbitro in caso al verificarsi delle condizioni elencate dall’art. 815 cpc o di omissione.

L’esecutività del lodo arbitrale e i poteri di adozione dei provvedimenti cautelari dell’arbitro

Da evidenziare l’approvazione di una disciplina per l’esecutività del decreto della decisione arbitrale (lodo) da parte del presidente della corte di appello che dichiara l’efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna (lett. b Art 11 DDL).

Ancora, è stato ridotto a sei mesi il termine previsto per l’impugnazione del lodo per nullità ex Art 828 secondo comma cpc.

L’aspetto più importante dal punto di vista giuridico relativo all’arbitrato di rito riguarda – finalmente – l’introduzione di poteri dell’arbitro di adozione di misure cautelari (ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile) in presenza di contraddittorio.

Tale potere rappresenta una novità assoluta poiché, come noto, prima della riforma era esclusivamente riconosciuto ai membri della autorità giudiziaria ordinaria (AGO). Una svolta quindi attesa da anni da professionisti del settore in Italia. L’impugnazione del provvedimento cautelare reso dagli arbitri rimane di competenza del giudice ordinario: tribunale in composizione collegiale. Tale impostazione permette una stretta collaborazione, dunque, tra tribunale ordinario e tribunale arbitrale.

Dott.ssa Gessica Menichelli

Arbitro

Mediatore Civile e Commerciale

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