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Ammissibilità  ed utilizzabilità  nel giudizio della CTU esperita in mediazione

Tribunale di Roma Sezione XIII – ordinanza del 17.03.201

Va affermata la ammissibilità e l’utilizzabilità della relazione del consulente tecnico nominato durante la procedura di mediazione nell’eventuale successivo giudizio: si può desumere l’assenza di impedimenti giuridici all’utilizzo della relazione peritale al di fuori della mediazione e specificamente nella causa che può seguire (o proseguire), così come l’assenza di qualsiasi reale contrasto con le norme e la disciplina legale di tale istituto………. l’attività del consulente in mediazione, all’esito degli accertamenti che compie (che non potranno consistere nel raccogliere e riportare dichiarazioni delle parti o informazioni provenienti dalle stesse, perché questo non è un suo compito e non rientra fra le attività che deve espletare, come del resto è previsto espressamente nell’ambito della causa dove la possibilità di acquisire informazioni dalle parti da parte del C.T.U. è subordinato ad espressa autorizzazione del giudice, cfr. 194 c.p.c.), si estrinseca (ed esaurisce) nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici”.

TRIBUNALE DI ROMA 17 MARZO 2014