Corso di Aggiornamento obbligatorio per Mediatori Civili vs Mediatore Familiare: differenze normative e formative
Nel panorama della risoluzione alternativa delle controversie (ADR), mediatore civile e mediatore familiare rappresentano due figure professionali distinte, con obblighi formativi, competenze operative e riferimenti normativi differenti. Comprendere queste differenze è fondamentale per scegliere il percorso di aggiornamento obbligatorio per mediatori giusto, rispettare gli obblighi di legge, conservare l’iscrizione all’albo e sviluppare competenze davvero spendibili nella propria professione.
La normativa di riferimento
Mediatore Civile e Commerciale
La figura del mediatore civile e commerciale è disciplinata principalmente dal:
- Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28
Norma base della mediazione in Italia, che promuove e disciplina la mediazione come ADR obbligatoria in alcuni casi previsti dal Codice di Procedura Civile.
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150
Nuovo Regolamento che aggiorna i criteri di iscrizione negli elenchi dei mediatori, gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e l’aggiornamento professionale continuo.
- Disposizioni transitorie e aggiornamento
L’art. 42 delle disposizioni transitorie del D.M. 150/23 prevede l’obbligo di aggiornamento biennale per i mediatori già iscritti negli elenchi ministeriali.
Aggiornamento obbligatorio per il Mediatore Civile e Commerciale
Secondo quanto previsto dal D.M. 150/2023 il mediatore civile deve completare gli aggiornamenti formativi biennali, per un numero di 18 ore complessive nel biennio, per mantenere l’iscrizione all’elenco nazionale dei mediatori civili presso il Ministero della Giustizia. Bisogna, dunque, chiarire quando detto obbligo decorre e presso quale ente di formazione il corso può svolgersi.
Prima della riforma Cartabia il DM 180/2010 (oggi abrogato e sostituito dal DM 150/2023) all’art. 4, co. 3, richiedeva che il mediatore fosse in possesso di “uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisito presso gli enti di formazione in base all’articolo 18”, di durata complessiva non inferiore a 18 ore decorrenti dalla data di prima iscrizione. Oggi la disciplina della materia deriva dal combinato disposto degli art 23 -24-15 e 42 del DM 150/2023 .
In particolare, l’art 24 del DM 150/2023 rubricato “Formazione continua dei Mediatori” prevede che: “1. L’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attesta per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall’articolo 23, comma 3…”Il citato articolo Art. 15 del DM 150/2023 rubricato “ Procedimento di verifica degli obblighi formativi periodici” chiarisce che “ Gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027”E ancora l’art 42 comma 8, rubricato “Procedimento per il mantenimento dell’iscrizione nel registro” specifica che:“ Lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2, 3, e 6, da parte dei mediatori e formatori per i quali è confermato l’inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all’assolvimento dell’obbligo formativo periodico previsto dall’articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025”.
Lo stesso Ministero della Giustizia, occupandosi del tema degli oneri formativi cui è tenuto il mediatore – iscritto alla data del 15.11.2023 nel caso in cui l’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit. scadesse dopo il 1.1.2024, ha chiarito che dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla vecchia normativa l’aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 l’obbligo di aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre di ogni anno disparo, a partire dal 2025. Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall’art. 42 ai fini dell’adeguamento degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di aggiornamento di 18 ore.
L’art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il biennio 2024/2025 per i Mediatori già formati ante riforma che abbiano successivamente integrato il proprio percorso formativo con il corso di 10 ore ovvero 10 + 4 ore se anche Mediatori di Consumo e/o Internazionali o di ulteriori 10 ore laddove anche Formatori tramite un corso per mediatori formatori.
Detti corsi devono essere riconosciuti e quindi erogati da Enti di Formazione accreditati dal Ministero della Giustizia, possono svolgersi online in modalità sincrona e prevedere attività laboratoriali, che tengano conto dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale e delle tecniche di mediazione.
Mediatore Familiare
La figura del mediatore familiare è stata ridefinita recentemente con il D.M. 27 ottobre 2023, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023.
Questo decreto introduce il Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare, inserito nel corpo normativo grazie alla Riforma Cartabia attraverso il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha aggiunto il Capo I‑bis “Dei mediatori familiari” nel Regio Decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
Nello specifico, regola:
- l’attività professionale del mediatore familiare;
- i contenuti e i requisiti formativi iniziali e di aggiornamento;
- le competenze richieste e le regole deontologiche.
Aggiornamento obbligatorio per il Mediatore Familiare
Secondo il D.M. 151/2023:
- Il regolamento disciplina i contenuti dei corsi obbligatori per la formazione e l’aggiornamento continuo dei mediatori familiari.
- La formazione iniziale e l’aggiornamento continuo sono finalizzati a:
- migliorare la competenza in materia di mediazione familiare;
- accrescere le conoscenze dei mediatori per un esercizio professionale di qualità.
In particolare, l’art 5 co 6 stabilisce che “L’aggiornamento professionale continuo, erogato o riconosciuto dai soggetti di cui al comma 3, consiste in corsi di almeno dieci ore nelle materie di cui al comma 5, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratoriali …Gli obblighi di aggiornamento professionale periodico hanno cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.
Affinché quindi l’obbligo di aggiornamento annuale possa considerarsi assolto è necessaria la frequentazione a un corso di almeno 10 ore erogato da Enti di Formazione riconosciuti dal MIMIT o da questi ultimi riconosciuti.
Differenze tra Mediatore Civile e Mediatore Familiare
| Aspetto | Mediatore Civile | Mediatore Familiare |
| Normativa di riferimento | D.Lgs. n. 28/2010; D.M. n. 150/2023 | D.M. n. 151/2023; D.Lgs. n. 149/2022 |
| Campo di attività | Conflitti civili e commerciali | Conflitti familiari relazionali |
| Formazione iniziale | Corsi abilitanti ex D.M. 150/23 | Requisiti e corsi definiti dal D.M. 151/23 |
| Aggiornamento | Biennale obbligatorio per mantenimento iscrizione – 18 ore | Annuale – 10 ore |
| Focus formativo | Tecniche negoziali, normative ADR, casi civili | Comunicazione relazionale, dinamiche familiari |
Riepilogo riferimenti legislativi chiave
Mediatore Civile
- Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – Norme sulla mediazione civile e commerciale;
- Decreto Ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150 – Regolamento Registro Mediatori, Enti formazione e aggiornamento;
- D.M. 150/23 – Art. 42 (aggiornamento biennale) – Disposizione transitoria sull’obbligo di aggiornamento;
Mediatore Familiare
- Decreto Ministeriale 27 ottobre 2023, n. 151 – Regolamento disciplina professionale, formazione e aggiornamento del Mediatore Familiare
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 – Inserimento della figura del mediatore familiare nel Regio Decreto 1368/41;
Conoscere le differenze normative tra mediatore civile e familiare ti aiuta a pianificare la tua formazione in modo mirato e a rispettare gli obblighi previsti dalla legge. La formazione di qualità non è solo un adempimento: è un’impronta professionale che ti distingue sul mercato ADR.
Se desideri un percorso formativo completo, con attestati riconosciuti e contenuti aggiornati alle normative più recenti, i corsi CNMA sono progettati per questo. Per saperne di più, visita le pagine dedicate ai corsi per mediatori, corsi di aggiornamento per mediatore civile o corso di aggiornamento per mediatore familiare, oppure contattaci.
Domande Frequenti
- L’aggiornamento biennale è obbligatorio sia per il mediatore civile, sia per il mediatore familiare?
Sì per il mediatore civile ai fini del mantenimento dell’iscrizione presso il Ministero della Giustizia; per il mediatore familiare l’aggiornamento continuo è previsto dal D.M. 151/23 per il mantenimento del titolo; - Posso fare un corso che va bene sia per mediazione civile che familiare?
No. Ogni percorso deve rispondere alla disciplina normativa specifica per ciascun ambito. - Qual è la legge base della mediazione civile?
Il D. Lgs. 28/2010 e il D.M. 150/23. - Entro quando devo assolvere all’obbligo di aggiornamento?
IlMediatore Familiare entro il 31.12 di ogni anno. Il Mediatore Civile entro il 31.12 di ciascun biennio. - Quando scade il mio obbligo di aggiornamento per mantenere l’iscrizione come mediatore civile?
Per tutti i mediatori già iscritti prima della riforma il 31.12.2027 - il corso di aggiornamento per mediatore civile vale anche per i formatori?
No, per i formatori è previsto uno specifico corso di aggiornamento e di formazione. - Perché scegliere CNMA per la mia formazione e aggiornamento?
La Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato offre percorsi formativi che rispondono pienamente ai requisiti previsti dalla normativa vigente:
- Aggiornamento biennale conforme al D.M. 150/2023 per mediatori civili e al DM 151/2023 per i mediatori familiari
- Docenti con esperienza nel diritto ADR e provenienti dal mondo accademico con ventennale esperienza nella gestione di mediazioni complesse
- Approccio pratico, simulazioni e casi reali
- Percorsi dedicati sia alla mediazione civile che familiare (in collaborazione con enti specialistici)
Questi percorsi non solo soddisfano gli obblighi di legge, ma ti preparano anche a esercitare con competenza e autorevolezza nei rispettivi ambiti professionali.
