Una nuova ipotesi di emendamento in materia di mediazione civile obbligatoria potrebbe cambiare in modo significativo il panorama della giustizia civile in Italia, aprendo interessanti opportunità per chi desidera diventare mediatore civile.
Il 12 marzo 2026 sono stati presentati due emendamenti, attualmente all’esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nell’ambito della conversione del decreto-legge n. 19/2026 relativo al PNRR. L’obiettivo di entrami gli emendamenti è rafforzare l’efficienza della giustizia civile attraverso un piano straordinario che prevede, tra le altre misure, l’estensione della mediazione civile obbligatoria a tutte le materie inerenti i diritti disponibili.
Perché cresce la domanda di mediazione civile obbligatoria e di mediatori civili?
I risultati positivi della recente riforma della mediazione hanno spinto esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione a proporre un potenziamento significativo dello strumento della mediazione civile. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’arretrato giudiziario e rispettare i target imposti dal PNRR. In questo scenario, la figura del mediatore civile diventa sempre più centrale.
Le novità degli emendamenti: più mediazione civile obbligatoria
Le proposte emendative al DL 19/2026 (“ Decreto PNRR 2026”) introducono importanti novità:
- estensione della mediazione civile obbligatoria come condizione di procedibilità a tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili;
- introduzione di un filtro endoprocessuale per le cause civili pendenti da oltre tre anni in primo grado e oltre due anni in secondo grado;
- rafforzamento della mediazione demandata dal giudice;
Queste misure mirano ad aumentare il ricorso alla mediazione, rendendola uno strumento sempre più centrale nella risoluzione delle controversie.
Si riporta di seguito una delle due proposte di emendamento, quella più completa, poichè differiscono solo con riferimento all’estensione dell’obbligatorietà della mediazione anche ai giudizi pendenti in appello da oltre due anni, riproponendo entrambe l’obbligatorietà sia per tutte le materie – laddove si tratti di diritti disponibili – sia ai giudizi pendenti in appello.
In particolare, la seconda Proposta di Emendamento prevede in più l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione anche alle cause pendenti da oltre 2 anni in Appello.
Proposta di emendamento per l’estensione della mediazione civile obbligatoria
Art. 17-bis. (Piano straordinario per il raggiungimento degli obiettivi in materia di processo civile)
1. Al fine di rafforzare l’efficienza della giustizia civile attraverso il potenziamento degli strumenti stragiudiziali e a favorire una significativa riduzione dell’arretrato giudiziario, così come previsto dai target del PNRR, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia avente ad oggetto diritti disponibili, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in primo grado da oltre tre anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
3. Per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili pendenti in secondo grado da oltre due anni e che non sia stata rimessa in decisione, il giudice dispone con ordinanza, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’esperimento di un procedimento di mediazione e ne fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
4. La mediazione disposta dal giudice nei casi di cui ai commi 2 e 3 è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e si applica il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
5. All’udienza di cui ai commi 2 e 3, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle cause per le quali il giudice ha disposto la mediazione ai sensi dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia per cinque anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia attiva procedure di monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione e ne pubblica i risultati sul proprio sito istituzionale.
L’estensione della mediazione obbligatoria rappresenta una svolta importante per il sistema giustizia e un’opportunità concreta per chi vuole diventare mediatore civile.
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