È stata pubblicata su Altalex, testata di riferimento per i professionisti del diritto, un’analisi a firma dell’Avv. Valeria Antonia Panella, Responsabile Scientifico di CNMA, dedicata a un tema tornato centrale nel 2026: la rappresentanza in mediazione. Il contributo mette a confronto due pronunce della Corte di Cassazione depositate a poche settimane di distanza, la Cassazione 9608/2026 e la Cassazione 10978/2026, che pur muovendo da premesse comuni offrono, su un passaggio decisivo, letture non del tutto sovrapponibili.
Il tema riguarda da vicino avvocati, mediatori e organismi di mediazione, perché un errore sulla partecipazione al primo incontro può incidere sulla procedibilità stessa della domanda giudiziale nell’ambito della mediazione civile e commerciale obbligatoria. In questo articolo riprendiamo e sviluppiamo i punti principali dell’analisi, per offrire un quadro operativo aggiornato alla luce della Riforma Cartabia.
Il principio della partecipazione personale
L’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 richiede che le parti partecipino personalmente al procedimento di mediazione. La ratio della norma sta nella natura stessa dello strumento: il legislatore punta su un confronto diretto tra i soggetti coinvolti, ritenuto l’unica strada realmente in grado di condurre a una composizione degli interessi migliore di quella raggiungibile in giudizio. La mediazione, in questa prospettiva, non è un adempimento burocratico ma un momento di confronto che richiede una presenza effettiva.
Già la Cassazione n. 8473/2019 aveva chiarito che la mediazione è un procedimento di parti, non di avvocati. La partecipazione personale non è tuttavia un atto strettamente personale in senso stretto: la giurisprudenza ammette che la parte si faccia sostituire da un rappresentante, a condizione che questi sia munito di una procura speciale sostanziale. Tale potere può essere conferito anche al difensore, ma non attraverso la semplice procura alle liti: il potere di partecipare alla mediazione non rientra tra i contenuti tipici della rappresentanza processuale.
Cassazione 9608/2026 e 10978/2026: due letture a confronto
Nel 2026 sono state depositate due ordinanze che, pur muovendo da premesse condivise, hanno acceso il dibattito tra gli operatori del diritto. La prima, Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2026, n. 9608, ha ribadito che la condizione di procedibilità è soddisfatta con la comparizione personale della parte oppure tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali. La Corte ha però aggiunto un passaggio più rigido, valorizzando la formula legislativa secondo cui le parti partecipano alla mediazione «con l’assistenza degli avvocati»: da questa espressione ha ricavato una distinzione netta tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste, tale per cui la comparizione del solo avvocato, anche se munito di procura, non basterebbe a soddisfare la condizione di procedibilità, perché il difensore non potrebbe cumulare in sé i ruoli distinti di parte e di assistente.
Di segno diverso è la quasi coeva Cass. civ., Sez. II, 24 aprile 2026, n. 10978, secondo cui nella mediazione obbligatoria resta necessaria la comparizione personale, ma le parti possono farsi sostituire da un rappresentante sostanziale che può coincidere con lo stesso difensore che le assiste. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto valida la partecipazione del legale munito di procura sostanziale allegata all’istanza, che conferiva espressamente i poteri di discussione, trattazione e transazione. Per la Suprema Corte è sufficiente, in questi casi, che la procura sia in forma scritta e sottoscritta dal rappresentato, senza necessità di autentica ai sensi dell’art. 1392 c.c.
Il pregio della 9608/2026 resta comunque quello di aver ribadito con forza che la mediazione non è un adempimento burocratico: la parte deve comparire personalmente oppure tramite un rappresentante con poteri sostanziali reali, senza che basti una presenza simbolica o una delega generica. Va inoltre ricordato che entrambe le pronunce riguardano fattispecie sorte sotto il D.Lgs. 28/2010 nella versione ante-riforma: il quadro normativo attuale, proprio per garantire l’effettività del tentativo di mediazione, prevede oggi un primo incontro della durata non inferiore a due ore, l’obbligo per parti e difensori di cooperare in buona fede con il mediatore e la partecipazione personale delle parti al primo incontro, con delega ammessa solo in presenza di giustificati motivi.
Procura alle liti e procura sostanziale: la differenza che evita l’improcedibilità
Uno degli errori più frequenti nella prassi forense è confondere la procura alle liti con la procura speciale sostanziale. Distinguere i due atti è essenziale per evitare la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
La procura sostanziale deve «vivere» all’interno del procedimento: deve risultare dal verbale, essere allegata agli atti e conferire al delegato — che deve essere a conoscenza dei fatti — il potere di disporre dei diritti in contesa, oltre a riportare gli estremi dei documenti del delegante e copia del documento del delegato. Come ha chiarito il Tribunale di Salerno (sent. 3384/2025), se la procura non emerge in modo chiaro dal verbale di mediazione, la sua produzione successiva in giudizio non è sufficiente a sanare il vizio di procedibilità.
Mancata comparizione e giustificati motivi
La Riforma Cartabia ha codificato l’obbligo di partecipazione personale, ammettendo la delega a un terzo solo in presenza di giustificati motivi. L’art. 8, comma 4, D.Lgs. 28/2010 richiede che il rappresentante sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari alla composizione della controversia. La giurisprudenza di merito, tra cui il Tribunale di Firenze (ord. 3281/2024), ha chiarito che i giustificati motivi devono possedere requisiti rigorosi:
- Specificità: l’impedimento deve essere concreto e dettagliato, non un generico richiamo a motivi di salute o di lavoro.
- Documentazione: la ragione dell’assenza va provata con certificazioni mediche o attestazioni lavorative oggettive.
- Inevitabilità: l’impedimento non deve essere superabile nemmeno tramite la partecipazione da remoto, oggi ampiamente facilitata dalla normativa vigente.
Una delega conferita senza un reale motivo impediente equivale a una mancata comparizione. In questi casi il tentativo di mediazione si considera non esperito, con la conseguenza che il processo si chiude con una sentenza di rito. La parte assente senza giustificato motivo può inoltre essere condannata al versamento di una somma pari al contributo unificato, e il giudice può trarre dal suo comportamento argomenti di prova sfavorevoli ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Cosa cambia per avvocati, organismi e parti
Per gli avvocati, il confronto tra le due ordinanze si traduce in un obbligo di massima cautela nella redazione della procura: meglio una procura sostanziale scritta, puntuale, allegata al verbale, che una delega genericamente affidata alla procura alle liti. Per gli organismi di mediazione, la lezione è documentale: il verbale deve identificare con chiarezza chi partecipa — parte, rappresentante sostanziale o solo difensore — e riportare gli estremi della procura. Per le parti, cittadini e imprese, resta la regola aurea della partecipazione personale: la sostituzione tramite rappresentante è ammessa, ma richiede un rigore formale che non lascia spazio a improvvisazioni.
Per approfondire
Per un approfondimento più esteso sul tema, dedicato in particolare alla lettura della Cassazione 9608/2026 e alle indicazioni operative per l’avvocato, leggi anche la nostra guida completa alla rappresentanza in mediazione e alla procura all’avvocato.
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