Nel panorama della risoluzione delle controversie, l’arbitrato rappresenta uno strumento sempre più rilevante. Questa guida approfondita, aggiornata al 2026, esplora cos’è l’arbitrato, come funziona e perché la Riforma Cartabia lo ha reso una scelta strategica per imprese e professionisti.
Arbitrato: Significato e Differenza con la Mediazione
Sebbene spesso associati come strumenti di ADR (Alternative Dispute Resolution), l’arbitrato e la mediazione sono istituti strutturalmente diversi:
- Mediazione: È finalizzata a comporre la controversia o a prevenirla attraverso l’aiuto di un terzo che facilita l’accordo. È un’alternativa funzionale a evitare il giudizio. Il terzo non ha poteri decisori.
- Arbitrato: È una vera e propria deroga alla giurisdizione ordinaria. L’arbitro non facilita solo l’accordo, ma decide sulla controversia con un lodo che ha valore di sentenza (nell’arbitrato rituale).
Come Funziona l’Arbitrato: Le Clausole Multistep
Una delle tendenze più efficaci nel 2026 è l’adozione di clausole statutarie multistep. Queste clausole prevedono che ogni controversia debba essere sottoposta preventivamente a un tentativo di conciliazione (mediazione) e, solo in caso di esito negativo, deferita alla decisione di un collegio arbitrale.
Questo approccio garantisce:
- Un primo tentativo di risoluzione amichevole a costi contenuti.
- La certezza di una decisione tecnica e rapida qualora la conciliazione fallisca.
- In ambito societario, dopo la Riforma Cartabia, la mediazione è obbligatoria ex Legge per le Società di persone ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010, che ha esteso la mediazione obbligatoria anche alle seguenti materie: “associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura”.
- Per le società di capitali rimane l’opportunità di ricorrere alla mediazione da contratto. Ed infatti, ai sensi dell’art. 5-sexies del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm., qualora le parti prevedano contrattualmente il ricorso alla mediazione, quest’ultima diviene obbligatoria e condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
- Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
- La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1.
Esempio di Clausola Multistep
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione, da esperirsi presso la Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato CNMA, Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia n. 1059.
Nell’ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 20 giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimento di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisione arbitrale secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato CNMA, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
Indipendentemente dalla procedura adottata, con arbitro unico o collegio arbitrale, l’arbitrato si svolgerà in via rituale.
Le parti concordano altresì che la persona designata come mediatore non potrà, in nessun caso, essere nominata come arbitro per la medesima controversia.
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci, in relazione all’esistenza, validità, interpretazione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto, o comunque collegate allo stesso e/o, più in generale, all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi secondo la procedura di conciliazione definita nel Regolamento di Conciliazione dell’Organismo Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato CNMA, Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia n. 1059.
Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti. Nell’ipotesi di mancato accordo, ovvero di rifiuto espresso del suddetto tentativo di conciliazione, o comunque dopo 20 giorni dalla data di deposito della domanda di conciliazione rimasta senza riscontro, si considera concluso il procedimento di conciliazione e la controversia sarà devoluta a decisione arbitrale secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato CNMA, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente.
Indipendentemente dalla procedura adottata, con arbitro unico o collegio arbitrale, l’arbitrato si svolgerà in via rituale.
Le parti concordano altresì che la persona designata come mediatore non potrà, in nessun caso, essere nominata come arbitro per la medesima controversia.
Arbitrato Rituale e Irrituale: Efficacia del Lodo
- Arbitrato Rituale: Disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., si conclude con un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 825 c.p.c. È lo strumento principale per le controversie societarie, dove la decisione deve avere il peso di una sentenza.
- Arbitrato Irrituale: Ha natura negoziale e la decisione degli arbitri ha valore di contratto tra le parti.
Vantaggi dell’Arbitrato nel 2026
- Rapidità: Il lodo deve essere pronunciato entro 240 giorni (salvo diverso accordo), contro i tempi pluriennali della giustizia ordinaria.
- Competenza Tecnica: In ambito societario, l’arbitrato è tendenzialmente “di diritto”, garantendo che la disputa sia risolta da specialisti della materia.
- Potere Cautelare: Grazie alla Riforma Cartabia, gli arbitri hanno ora il potere di emanare provvedimenti cautelari (es. sospensione di delibere assembleari), rendendo l’istituto estremamente efficace anche nelle fasi urgenti.
I Servizi CNMA e il Master in Arbitrato
Il CNMA supporta le imprese nella gestione delle procedure arbitrali e nella redazione di clausole statutarie “virtuose” che allineano le società di uno stesso gruppo verso procedure ADR coerenti. Offriamo inoltre un Master in Arbitrato per formare i professionisti che intendono operare come arbitri qualificati.
Per saperne di più vedi il video del Convegno presso la Camera di Commercio di Nuoro: guarda su YouTube.
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