In materia di successione è obbligatorio il ricorso alla Mediazione Civile, strumento diverso rispetto alla Mediazione Familiare, cui la legge non ricollega gli stessi benefici fiscali e forza giuridica. In alcuni casi, la mediazione familiare -tuttavia – può essere un complemento utile alla mediazione obbligatoria nelle successioni ereditarie ma non sostituirsi ad essa. Se vuoi sapere di più sulla mediazione familiare clicca qui.
Ai sensi dell’art. 459 del Codice Civile, l’eredità si acquista solo con l’accettazione, che può avvenire in due forme:
- Espressa: tramite atto pubblico o scrittura privata;
- Tacita: attraverso comportamenti concludenti (art. 476 c.c.), come ad esempio la presentazione della domanda di mediazione.
Una volta effettuata, l’accettazione è irrevocabile e ha effetto retroattivo dalla data di apertura della successione. L’accettazione dell’eredità tramite la domanda di mediazione, a prescindere dall’esito del procedimento, consente di risparmiare i costi del notaio e di usufruire di vantaggi fiscali.