delega per mediazione

Delega per mediazione e la procura sostanziale: natura, limiti e validità

Come funziona la delega per mediazione dopo la riforma Cartabia

Uno dei temi più dibattuti nella mediazione civile e commerciale riguarda la possibilità per le parti di non partecipare personalmente agli incontri, delegando un terzo tramite procura sostanziale. Ma in quali casi è possibile la delega per mediazione? Quali sono i limiti e le condizioni di validità?

Con il c.d. Correttivo Cartabia (D.Lgs. 216/2024), entrato in vigore il 25 gennaio 2025, il legislatore ha chiarito definitivamente natura, requisiti e forma della procura per partecipare in modo valido alla procedura di mediazione tramite un rappresentante.

Partecipazione personale o delega per mediazione: cosa dice la legge

Il nuovo articolo 8 del D.Lgs. 28/2010, modificato dal correttivo Cartabia, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione stabilisce chiaramente che: “Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.”

Dunque, la regola è la partecipazione personale, mentre la delega per mediazione rappresenta un’eccezione ammessa solo in presenza di giustificati motivi. In questo senso si è pronunciato il Tribunale di Firenze, con ordinanza n. 316 del 30 gennaio 2024, con cui ha ribadito che, in base alla riforma Cartabia, la parte che intende delegare un rappresentante in mediazione deve fornire una giustificazione adeguata e documentata per la propria assenza. In assenza di tale giustificazione, la parte è equiparata a quella assente senza motivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale (in senso conforme si veda anche Tribunale di Avellino, sentenza n.338/2024 e Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 866 del 13.06.2023).

Una prima criticità di non poco conto, date le conseguenze dell’eventuale successiva improcedibilità (se non presente personalmente è parte attrice) o della condanna al doppio del contributo unificato e una somma a controparate ex art 12bis (se assente è il convenuto) è quella dell’individuazione, in assenza di una definizione normativa, quali siano i giustificati motivi. Ricorrendo all’aiuto fornito dalla giurisprudenza, possiamo concludere che debba trattarsi di un impedimento:

  • oggettivo (cioè, tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di presenziare agli incontri)
  • assoluto (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza)
  • non temporaneo (cioè, idoneo a protrarsi per un periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione che è di 6 mesi).

Ed infatti, per quanto un delegato/rappresentante possa avere ricevuto dal mandante istruzioni e poteri per conciliare, rimane insuperabile la circostanza che nessuno, neppure il mandante, può prevedere, ex ante, quali saranno, nel corso del procedimento di mediazione e con il contributo del mediatore, gli sviluppi della discussione, quali le proposte, le offerte e le rinunce possibili, le soluzioni ai problemi prospettabili e prospettate, ed in definitiva i passi avanti e indietro, rispetto alle posizioni iniziali. Sono solo le parti, di persona, a conoscere quali sono i reali interessi di cui sono portatori.

La forma della procura sostanziale in mediazione

La procura in mediazione, oltre a presupporre dei giustificati motivi documentati e/o documentabili, deve indicare che il rappresentante, a conoscenza dei fatti, è munito di tutti i poteri necessari e quindi sia dotato di effettivo potere decisione, inoltre, ai sensi del comma 4-bis dello stesso articolo:

  • deve essere rilasciata in forma scritta non autenticata da pubblico ufficiale, tranne nei casi in cui la controversia riguardi immobili o atti soggetti a trascrizione (art. 11, co. 7).
  • contenere gli estremi del documento di identità del delegante e la copia del documento del delegato, che ne cura il deposito agli atti.

Non è invece ammessa la sub-delega in mediazione da parte del rappresentante a terzi (Tribunale di Catania, Sez. IV, Sent. n. 62/2025).

La riforma Cartabia ha rafforzato la centralità della partecipazione personale in mediazione, ammettendo la procura sostanziale solo in casi documentati e oggettivamente giustificati. Le parti devono valutare attentamente l’uso della delega per mediazione, ricordando che l’assenza ingiustificata può compromettere la procedura e comportare sanzioni gravi, fino all’improcedibilità della causa. Per questo motivo, è consigliabile valutare con attenzione con i mediatori professionisti le giustificazioni fornite per l’assenza e, se necessario rinviare l’incontro per favorirne la presenza diretta ed evitare future possibili sanzioni.