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Organismi ADR e Mediazione di Consumo: tutto sulla nuova normativa

14/02/2024 alle 11:08:33

Il nuovo DM 150/2023 pubblicato in GU il 1.11.2023 e entrato in vigore il 15.11.2023 (che disciplina gli organismi di mediazione, i requisiti per i mediatori e le nuove indennità di mediazione), abrogando il DM 180/2010, ha introdotto la disciplina degli “Organismi ADR”, istituendo una sezione speciale a questi dedicata.

Ai sensi dell’art 1 del DM citato per Organismo ADR si intende: “l’organismo che gestisce le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del Titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo”.

Al successivo art 9 sono previsti i Requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale per gli Organismi ADR nonché all’art 25, rubricato “Formazione iniziale e continua dei mediatori esperti”, i requisiti dei mediatori che, oltre allo svolgimento  del  percorso  formativo base, dovranno partecipare a corsi di  durata  non  inferiore a dieci ore e sostenere una prova finale di valutazione.  I mediatori già iscritti nella sezione di consumo dovranno invece, entro agosto 2024, partecipare a un corso della durata di non meno di quattro ore.

 

Mediazione in Materia di Consumo

Gli Organismi ADR sono quindi Organismi che si occupano della composizione extragiudiziale, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti per: l’acquisto di un prodotto o servizio, indipendentemente dal fatto che sia stato acquistato online o direttamente in un negozio, per cui il consumatore può ricorrere a modalità di risoluzione della controversia di tipo extragiudiziale (cd. “Alternative Dispute Resolution” o “ADR”) regolati dagli artt. 141 a 141-decies del Codice del Consumo.

In tal senso il 4 co. dell’art 141 del Codice del Consumo specifica: “le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’Organismo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in materia di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4 del d.lgs 28/2010”

Per Controversie nazionali: si intendono le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina  i beni o i servizi risiede nello stesso Stato membro dell’Unione Europea in cui è stabilito il professionista. Per Controversie transfrontaliere: si intendono le controversie relative ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina  i beni o i servizi risiede in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui è stabilito il professionista.

Dovrà, inoltre, trattarsi di procedure volontarie. In tal senso, il comma 6 dello stesso articolo specifica che: “Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie: a) articolo 5, comma -1bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28, che disciplina i casi di condizione di procedibilità con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

In altre parole, in caso di problemi connessi all’acquisto di un prodotto o all’erogazione di un servizio, come prima cosa, il consumatore è tenuto ad inoltrare un reclamo direttamente al professionista, al fine di esporre la problematica ed esplorare le possibili soluzioni. Tuttavia, se a seguito del reclamo il professionista risponde negativamente, il consumatore può attivare una procedura ADR. Si tratta di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie (introdotte nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva 2013/11/UE), conformi ai requisiti di cui al Titolo II-bis del Codice del Consumo (art. 141, comma 1, lett. g), disciplinate dagli artt. 141-141-decies del Codice del Consumo.

 

Si tratta di procedimenti brevi (durata 90 gg – prorogabili dall’Organismo di 90 gg in caso di particolare complessità), gratuiti o sottoposti a “costi meramente simbolici” per il consumatore (art. 141 quater, comma 3, lett. C) in cui le parti non hanno l’obbligo di assistenza dell’avvocato.

La qualità della procedura è garantita dal rispetto della normativa ADR consumo contenuta nella direttiva 2013/11 (UE) e dall’attività di monitoraggio sull’attività degli organismi iscritti svolta dalla rispettiva autorità competente.

Quanto, invece, alla somministrazione (luce, acqua, gas, ecc..), contatti bancari, assicurativi e finanziari poiché previsti dall’art 5 del d.lgs 28/2010 tra le materie per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità, si applica il procedimento della mediazione civile e commerciale disciplinato dal d.lgs 28/2010. Rimane però ferma, ai sensi del 3 co. dello stesso articolo, la possibilità delle parti interessate di ricorrere alle procedure alternative previste rispettivamente dal TUB, TUF, Codice delle Assicurazioni Private e Procedure previste in materia di servizi di pubblica utilità.

Per saperne di più sugli Organismi ADR e sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie scrivi a info@cnma.it o chiamaci al numero 06.89716020.