Costituisce un importante passo storico la recente decisione della Corte di Cassazione, sentenza pubblicata il 21.7.2025 n. 20415, che ha esteso il riconoscimento dell’autonomia negoziale e contrattuale dei coniugi a monte, cioè prima che la crisi coniugale si verifichi, abbandonando la tesi della nullità del patto per contrarietà all’ordine pubblico e a norme imperative.
Nel caso di specie la cassazione ha vagliato l’accordo raggiunto prima della separazione, in base al quale, in considerazione dell’apporto della moglie al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione di bene immobile solo al marito intestato, quest’ultimo avrebbe riconosciuto, in caso di separazione, alla coniuge una certa somma di denaro e quest’ultima avrebbe rinunciato ad alcuni beni.
Nuove prospettive per l’autonomia negoziale nei rapporti tra coniugi
La sentenza pone le basi per una nuova prassi redazionale negli studi legali e nei centri di mediazione familiare, attribuendo la possibilità di inserire clausole di tutela patrimoniale nei contratti stipulati durante il matrimonio (es. accordi su immobili, rimborsi, quote di risparmio familiare). Diventa importante farsi assistere da un avvocato e/o un mediatore familiare in questa fase per costruire accordi formalizzati idonei a produrre effetti in caso di separazione, evitando conflittualità;
Laddove ben costruiti detti accordi tra coniugi, solo da sottoporre al vaglio giudiziale in caso di separazione consensuale potranno consentire importanti risparmi per le parti di tempi e costi.
Il Favore dell’autonomia negoziale, purché esercitata in modo equo e trasparente, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento e dei diritti indisponibili, è sempre più evidente ormai nel nostro ordinamento, basta pensare ai patti genitoriali. I piani genitoriali, introdotti dalla Riforma Cartabia, sono documenti che i genitori devono presentare al giudice in caso di separazione o divorzio per definire la gestione quotidiana dei figli. Essi includono i dettagli su istruzione, attività extrascolastiche, vacanze e altre attività, stabilendo come entrambi i genitori parteciperanno attivamente alla vita dei figli, in linea con il principio della bigenitorialità.
La motivazione della sentenza
La Corte nella sentenza in esame, qualifica tale accordo come contratto atipico, ex art. 1322, comma 2, cod. civ., fondato sull’autonomia negoziale delle parti, con una condizione sospensiva lecita: volto a realizzare interessi meritevoli di tutela, sospensivamente condizionato ad un evento, futuro ed incerto, rappresentato dalla separazione o dal divorzio, tale accordo è stato ritenuto lecito in quanto il fallimento del matrimonio non costituisce la causa del patto, ma soltanto l’evento che consente ai coniugi di dare esecuzione agli accordi economici precedentemente valutati attraverso obblighi e riconoscimenti reciproci.
La Corte ha precisato che l’accordo non può essere utilizzato per sostituire l’assegno di mantenimento previsto per legge e neanche può essere oggetto di diritti indisponibili, come quelli relativi ai figli o agli obblighi fondamentali di assistenza, (che rimane soggetto al vaglio del giudice); l’essenza di questa ordinanza è sulle prospettive per l’impiego dei cosiddetti “patti predivorzili” basati sulla meritevolezza degli interessi perseguiti e sulla tutela di situazioni economicamente asimmetriche attribuendo valore a patti conclusi tra coniugi durante il matrimonio, purché non lesivi di diritti indisponibili.
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