mediazione in corso di causa

Mediazione in corso di causa: cosa sapere sulle condizioni di procedibilità

La mediazione in corso di causa rappresenta uno strumento chiave per agevolare la risoluzione delle controversie. In questo articolo, analizziamo quando e come si applica la mediazione obbligatoria in corso di causa, e quali sono le condizioni di procedibilità offrendo una guida pratica per comprendere le implicazioni legali.

Nel nostro Ordinamento esistono tre tipi di mediazione obbligatoria:

  • Mediazione Obbligatoria da contratto: sono le parti, tramite un’apposita clausola contrattuale, a aver stabilito che in caso di controversia dovranno rivolgersi a un Organismo di Mediazione;
  • Mediazione Obbligatoria in corso di causa o Demandata dal Giudice: è il Giudice che anche in Appello e in qualsiasi momento della causa può rendere il ricorso alla mediazione obbligatoria, ritenendo che quel tipo di controversia vada risolto in sede stragiudiziale.
  • Mediazione Condizione di Procedibilità ai sensi dell’art 5 del D.lgs 28/2010: si tratta, in questo caso, di una serie di materie (tra cui condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, franchising, opera, rete, somministrazione, responsabilità medica, contratti e altri ancora) in cui non è possibile ricorrere in giudizio direttamente, ma le parti possono farlo solo se prima hanno avviato un procedimento di mediazione che si è concluso senza accordo e quindi con esito negativo.

In tutte e tre le ipotesi il legislatore considera il previo esperimento del tentativo di mediazione condizione di procedibilità, questo significa che se le parti non hanno avviato la mediazione, il giudizio non può proseguire. Alla prima udienza, il giudice quindi – verificata che la mediazione non è stata avviata – concederà alle parti un termine per l’avvio del procedimento di mediazione, in mancanza del quale la causa verrà dichiarata improcedibile.

Notifica della mediazione in corso di causa

Uno dei maggiori problemi della Mediazione obbligatoria in corso di causa è quello di capire se vi sono dei termini per avviare il procedimento e a carico di chi grava l’onere di avviarlo, una volta che la mediazione in corso di causa sia stata disposta dal giudice.

Quanto al termine entro il quale il procedimento va avviato, a seguito della Riforma Cartabia il termine non è più di 15 giorni ma può essere stabilito liberamente dal Giudice. L’onere di attivare il procedimento di mediazione grava su chi ha interesse al Giudizio di Merito e non intende rischiare che il giudizio venga dichiarato improcedibile.    

La notifica della mediazione grava poi sull’Organismo di Mediazione, che una volta incardinata la mediazione, provvederà a convocare le parti non prima di 20 giorni e non dopo 40 giorni dal deposito dell’Istanza di Mediazione.

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