Tribunale di Firenze - ordinanza 19.03.2014
Per “mediazione disposta dal Giudice” si intende quindi che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti - anziché limitarsi ad incontrarsi e informarsi, non aderendo poi alla proposta del mediatore di procedere – adempiano effettivamente all’ordine del giudice partecipando alla vera e propria procedura di mediazione, salva l’esistenza di questioni pregiudiziali che ne impediscano la procedibilità; le parti devono quindi essere presenti dinanzi al mediatore personalmente, oltre che munite dell’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo.repliche orologi