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Primo incontro programmatico e partecipazione personale delle parti: improcedibilitĂ 

03/01/2019 alle 13:55:46

Tribunale di Firenze, 14 marzo 2014 

Le parti devono partecipare personalmente all'incontro di mediazione ed esprimersi sulla sussistenza di eventuali impedimenti all'effettivo esperimento della medesima e non sulla mera volontà delle parti di dare luogo alla mediazione 

"rilevato, altresì, che i difensori delle parti, all’uopo delegati, hanno manifestato al mediatore la mera volontà dei deleganti di non procedere all’esperimento della procedura di mediazione; ritenuto al riguardo che le procedure di mediazione ex art. 5, comma 1- bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), 2 sono da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio, essendo addirittura previsti a pena di improcedibilità dell’azione; che difatti, per espressa volontà del legislatore, il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflativa" fake watches

 



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