Tribunale di Roma Sezione XIII- Ordinanza 05.12.2013
Si ritiene che tale circostanza, vale a dire che l'attore abbia proposto prima e fuori dalla causa, una domanda di mediazione (non ha rilevanza - ai fini che qui interessano - la natura volontaria o obbligatoria), non sia impeditiva all'esercizio ed all'attivazione da parte del Giudice della mediazione demandata di cui all'art. 5 co. II del decr. legisl. 28/2010 nella versione riformata dal D.L.69/13 cit.
Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili.fake uhren