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Mediazione demandata: è possibile nel giudizio di querela di falso

19/09/2019 alle 16:30:41

Tribunale di Roma - Ordinanza 28.11.2013

Non sussistono ostacoli di carattere giuridico alla disciplina della mediazione demandata dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 in materia di querela di falso in quanto nel giudizio civile di querela di falso non intervengono interessi pubblicistici (come accade invece in sede penale): "Va ricordato infatti che l’art. 2 del decreto legislativo 28/2010 esclude dal perimetro delle controversie mediabili quelle che vertono su diritti non disponibili. Va chiarito che quando la legge fa riferimento alla disponibilità del diritto, per predicarne l’accesso alla mediazione, non intende riferirsi alla necessità della sussistenza in concreto della titolarità del diritto in capo a chi intenda disporne (nella e con la mediazione). La mancanza di sussistenza concreta ed attuale in capo a tale soggetto, è piuttosto fattore sostanziale e causa di invalidità, rectius inutilità dell’eventuale accordo di mediazione, in applicazione del noto principio nemo plus juris transferre potest quam ipse habet. La previsione della norma in commento vale piuttosto a delimitare l’ambito della mediazione civile e commerciale a tutte quelle aree di situazioni soggettive che non siano sottratte alla disponibilità
Della negoziazione da parte dei privati. Diritti disponibili si rinvengono in tutte le aree del diritto, comprese ad esempio quella della famiglia, della successione, delle locazioni e del lavoro dipendente, tradizionalmente sedi di severa tutela da parte del legislatore a favore della parte ritenuta più debole, presidiate da previsioni di indisponibilità assoluta o relativa e di nullità assolute ovvero eccepibili solo dalla parte che si è inteso proteggere. Che siano mediabili anche i diritti allogati in tali aree, ove, per come conformati dalla legge siano disponibili, non può essere revocato in dubbio sia perché non vi è alcuna norma che lo proibisce e sia perché il riferimento della legge alla possibilità, da parte del giudice, di inviare in mediazione le parti (anche) allorché l’udienza per le conclusioni non sia prevista, rimanda a settori (rito lavoro e locazioni) dove per elezione tale udienza in effetti non esiste. Ciò premesso, va evidenziato che nel giudizio civile di querela di falso non intervengono interessi pubblicistici (come accade in sede penale), e ciò neppure nelle ipotesi estreme." replica uhren deutschland



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