In linea con quanto previsto dalla riforma Cartabia, molti tribunali stanno invitando i professionisti a presentare domanda per essere inseriti nel nuovo elenco dei mediatori familiari.
Ad oggi sono aperte le iscrizioni per la costituzione degli Elenchi dei Mediatori Familiari e del Comitato presso i tribunali di: Torino, Bari, Tivoli, Varese, La Spezia, Genova, Trani, Fermo, Catanzaro, Ivrea Locri, Lecce, Udine, Rieti, Caltagirone, Gorizia, Trapani, Termini Imerese, Lodi, Rovigo Torino, Cagliari, Torre Annunziata, Vallo della Lucania, Brescia, Ancora, Napoli, Massa, Mantova, Pordenone, Trento, Bolzano, Pescara, Sciacca e Spoleto.
Dato che ciascun Tribunale prevede scadenze diverse per la presentazione delle domande da parte degli interessati, con le prime che partiranno già attorno al 10 settembre, invitiamo gli interessati a verificare attentamente tempi e modalità di iscrizione consultando il sito del Tribunale prescelto.
Come iscriversi all'albo dei mediatori familiari?
I mediatori familiari interessati a iscriversi presso i tribunali come previsto dalla riforma Cartabia, devono verificare il possesso dei seguenti requisiti:
- Essere iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei mediatori familiari (ad esempio l'A.I.Me.F.) inserite nell’elenco del Ministero delle Imprese e Made in Italy
- Avere una formazione adeguata e competenze specifiche in materia di disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza domestica e di genere
- Essere di condotta morale specchiata
- Aver frequentato un corso per mediatori familiari o di aggiornamento sulla mediazione familiare, per integrare il proprio percorso formativo
- Essere iscritti da almeno 5 anni al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex L.4/2013
- Non aver riportato condanne penali per delitti non colposi, interdizione dai pubblici uffici, misure di prevenzione o sanzioni disciplinari
L'iscrizione può essere richiesta solo presso il Tribunale della città di residenza. Si consiglia agli interessati di verificare sul sito del Tribunale prescelto le modalità e le tempistiche per l'invio della domanda di iscrizione all'albo dei mediatori familiari.
Come si fa a diventare mediatori familiari?
La legge prevede espressamente che per diventare mediatore familiare l’interessato debba seguire un corso di formazione ad hoc avente per oggetto determinati argomenti ossia: disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza di genere e violenza domestica. Non vi è invece nessun riferimento né al tirocinio - che quindi continua a essere non obbligatorio - né a un numero determinato di ore o simulazioni pratiche/ supervisioni.
Dunque, che si scelga di frequentare in alternativa un corso per mediatore familiare o un master mediazione familiare o un corso mediatore familiare online poco conta; ciò che conta è il contenuto del programma didattico che dovrà prevedere gli argomenti sopra citati.
È bene, inoltre, scegliere un Master per mediatori familiari che preveda a esito del percorso formativo l’iscrizione al Registro Nazionale tenuto da una delle Associazioni Professionali accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013.
È possibile lavorare come Mediatore Familiare anche se non si ha l’iscrizione all’Albo Mediatori Familiari del Tribunale?
La partecipazione a un corso come quello sopra descritto è sufficiente per lavorare come mediatore familiare. Con l’Iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex Legge 4/2013 è possibile esercitare la libera professione e collaborare con Enti pubblici e privati (Asl, Consultori, Cooperative, Scuole, Organismi di Mediazione, Studi di Avvocati e Psicologi).
L’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale, pertanto, non è conditio sine qua non per operare ma è qualcosa in più.
Che differenza c’è tra i Mediatori Familiari e i Coordinatori Genitoriali?
A differenza dei mediatori familiari, i coordinatori genitoriali intervengono in casi di alta conflittualità. Mentre i mediatori operano nella fase di formazione degli accordi, i Coordinatori genitoriali sono chiamati a seguire e sostenere la coppia nella fase di esecuzione del programma stabilito e hanno poteri decisori.
A differenza dei Mediatori Familiari, i Coordinatori Genitoriali possono assumere decisioni su aspetti secondari, soprattutto quando si tratta di aspetti non presi in considerazione e disciplinati dal Piano Genitoriale e segnalare eventuali decisioni non idonee su aspetti principali.
Se vuoi saperne di più su chi è il Mediatore Familiare e il Coordinatore Genitoriale e/o come si ottiene la Qualifica di mediatore familiare o di coordinatore genitoriale leggi il nostro approfondimento o visita il Corso Master in Mediazione Familiare di CNMA – Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato o quello di Master in Mediazione Familiare e Coordinazione Genitoriale
Per saperne di più scrivi a info@cnma.it o chiamaci al numero 06.89716020.
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