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Elenco Mediatori Familiari: aperte le iscrizioni su alcuni fori

11/05/2023 alle 12:50:57

Comunichiamo a tutti i nostri iscritti, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, che sono aperte le iscrizioni presso i tribunali di UDINE – PADOVA – RAGUSA - MANTOVA – BOLZANO per la costituzione degli Elenchi dei Mediatori Familiari e del Comitato. NB: Per alcuni dei Tribunali indicati le iscrizioni scadono il 30 maggio 2023

Come noto, detto elenco dei mediatori familiari costituisce una struttura qualificata:

  • di riferimento per le parti di un procedimento di separazione/divorzio;
  • necessaria all’invito che il giudice può, in ogni momento, rivolgere alle parti per le finalità di cui all’art 473 bis 10 cpc;

Il nuovo elenco che sarà istituito ai sensi dell’art 12 ter disp. Att. Cpc sarà presieduto dal Presidente del Tribunale e formato da un comitato, dal medesimo presieduto, nonché da un Procuratore della Repubblica e da un mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari quali l’A.I.Me.A Associazione Italiana Mediatori Familiari ossia accreditate dal MISE – Ministero dello Sviluppo Economico;

Sulle possibilità di iscriversi all’albo deciderà detto comitato che sarà permanente e ogni quattro anni provvederà alla revisione dell’Elenco, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti necessari per iscriversi all’albo dei mediatori familiari oppure è sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

Si invitano pertanto i professionisti obbligatoriamente in possesso dei requisiti idonei all’iscrizione interessati ad essere iscritti agli elenchi dei mediatori familiari che verranno istituiti presso il foro di Udine, Padova, Ragusa, Mantova e Bolzano a visitare i siti web di detti tribunali o di scrivere a info@aimea.it.

Come iscriversi all'albo dei mediatori familiari?

Ai sensi dell’art 12 quater disp. att. Cpc, possono chiedere l’iscrizione negli elenchi dei Mediatori Familiari dei Tribunali coloro che:

  • siano iscritti da almeno 5 anni a una delle Associazioni Professionali dei Mediatori Familiari (quali l’A.I.Me.A) inserite nell’elenco del  Ministero delle Imprese e Made in Italy (ex Ministero dello Sviluppo Economico);
  • siano forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
  • siano di condotta morale specchiata.

L’iscrizione del professionista può avvenire soltanto presso il Tribunale della città in cui ha registrato la sua residenza.

Affinché sia possibile l’iscrizione all’elenco del Tribunale è necessario dunque aver:

  • seguito un corso di mediatore familiare con un determinato programma o comunque un corso di aggiornamento per mediatori familiari, integrando quindi il proprio percorso formativo con detti argomenti;
  • ottenuto l’iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex  L.4/2013 da almeno 5 anni 
  • non avere riportato a) condanne penali per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni;  b) condanne che comportino l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; c) provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;  d) condanne in sede disciplinare.

Come si fa a diventare un mediatore familiare?

La legge prevede espressamente che per diventare mediatore familiare l’interessato debba seguire un corso di mediatore familiare avente per oggetto determinati argomenti ossia: disciplina giuridica della famiglia, tutela dei minori, violenza di genere e violenza domestica. Non vi è invece nessun riferimento né al tirocinio - che quindi continua a essere non obbligatorio - né a un numero determinato di ore o simulazioni pratiche/ supervisioni.

Dunque, che si scelga di frequentare in alternativa un corso per mediatore familiare o un master mediazione familiare o un corso mediatore familiare online poco conta; ciò che conta è il contenuto del programma didattico che dovrà prevedere gli argomenti sopra citati.

È bene, inoltre, scegliere un Master in Mediazione Familiare che preveda a esito del percorso formativo l’iscrizione al Registro Nazionale tenuto da una delle Associazioni Professionali accreditate presso il Ministero dello Sviluppo Economico ex L. 4/2013.

È possibile lavorare come Mediatore Familiare anche se non si ha l’iscrizione all’Albo Mediatori Familiari del Tribunale?

La partecipazione a un corso come quello sopra descritto è sufficiente per lavorare come mediatore familiare. Con l’Iscrizione al Registro Nazionale dei Mediatori Familiari ex Legge 4/2013 è possibile esercitare la libera professione, collaborare con Enti pubblici e privati (Asl, Consultori, Cooperative, Scuole, Organismi di Mediazione, Studi di Avvocati e Psicologi). L’iscrizione all’Elenco dei Mediatori Familiari del Tribunale, pertanto, non è conditio sine qua non per operare ma è qualcosa in più.

Se vuoi saperne di più su chi è su chi è il Mediatore Familiare e  come si ottiene la Qualifica di mediatore familiare leggi il nostro approfondimento  o visita il Corso Master in Mediazione Familiare di CNMA – Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato.

Per saperne di più scrivi a info@cnma.it o chiamaci al numero 06.89716020.