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Clausole ADR


Modelli di clausole di risoluzione delle controversie

La mediazione può avere inizio anche in virtù di un’apposita clausola contrattuale o statutaria, che le parti, nel momento della redazione e firma di un contratto, decidono di inserire in quest’ultimo, per risolvere i problemi che possono sorgere nell’ interpretazione o nell’ esecuzione dello stesso. L’inserimento nei contratti di una specifica clausola in tal senso è importante in quanto consente di scegliere l’Organismo che gestirà il conflitto. Ed infatti, in assenza di una clausola che indichi chiaramente presso quale ente si svolgerà la mediazione, la scelta è rimessa alla parte che per prima deposita l’istanza di mediazione.


 

Esempio Clausola di Mediazione e Compromesso Arbitrale

Ogni controversia nascente da o collegata a questo Contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 e successive modifiche in base al Regolamento di Mediazione di CNMA Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato iscritto al N. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia. Il regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo www.cnma.it Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta alla decisione di un decisore unico [ovvero, un collegio di decisori] in base al Regolamento di Procedura a Decisione Rapida di CNMA in vigore al momento dell’attivazione della procedura, consultabile all’indirizzo www.cnma.it, il cui testo attualmente in vigore è noto alle Parti. La Procedura a decisione rapida è un arbitrato rituale secondo diritto. La sede della procedura sarà [indicare la città]. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.
Ovvero
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del foro di [indicare la città].


 

Clausola per i contratti tra impresa e consumatore ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005)

Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione ai sensi del D. Lgs n. 28 del 2010 che si svolgerà, a scelta del richiedente, davanti a uno dei seguenti organismi di mediazione:
› CNMA_Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato organismo deputato a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia;
› [NOME DELL’ORGANISMO] iscritto al Nr. __ del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia;
› [NOME DELL’ORGANISMO] iscritto al Nr. __ del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione del Ministero della giustizia;
In caso di sospensione o cancellazione dei citati organismi dal Registro, ovvero qualora nessuno di essi abbia una sede nel luogo dove deve svolgersi la mediazione, il tentativo di conciliazione si svolgerà davanti all’organismo scelto congiuntamente dalle parti o, in caso di mancato accordo entro 30 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.
Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà devoluta all’autorità giudiziaria competente del foro di [indicare la città]..