La negoziazione assistita è una procedura stragiudiziale che può essere utilizzata anche per la definizione consensuale di divorzio e separazione, oltre che per la modifica delle relative condizioni. I coniugi, assistiti ciascuno da un avvocato, possono raggiungere un accordo che produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale (e deve essere autorizzato dal Pubblico Ministero solo in caso di figli minori o maggiorenni non autosufficienti).
La negoziazione assistita per divorzio è una procedura sempre più utilizzata per risolvere in modo rapido ed efficace le questioni legate alla separazione e al divorzio. Ha la principale caratteristica di garantire celerità, per questo è denominata “divorzio breve” ed essere più economica per le parti che sono presenti in tutti gli incontri e possono negoziare in prima persona ogni aspetto di loro interesse.
Scopriamo come funziona la procedura, quali sono i vantaggi e i punti critici della negoziazione assistita per divorzio e come affrontare al meglio questo percorso sia per la separazione che per il divorzio.
Procedura di negoziazione assistita per divorzio
Per questa procedura (a differenza della procedura di negazione assistita per la separazione, che non richiede un particolare pre-requisito se non la volontà di separarsi) è necessario che la coppia sia separata e che abbia la volontà di divorziare. L’art. 6 della L. 16/2014 statuisce che questa separazione può essere applicata anche in caso di famiglie con figli minori o di figli maggiorenni non autosufficienti; è inoltre necessario che i genitori siano separati ininterrottamente da almeno sei mesi o che la coppia sia separata da almeno un anno senza alcuna riconciliazione.
La procedura di negoziazione assistita per divorzio inizia con una lettera di invito del coniuge e del suo difensore a stipulare la Convenzione per la separazione (che contiene le regole di svolgimento della negoziazione); in essa vengono riportate anche le sanzioni in caso di mancata risposta o di mancata presentazione. Nella lettera di invito dovrà essere stabilito il tempo per l’accordo, che non dovrà essere inferiore a un mese e superiore a tre (salvo proroga di 30 giorni su richiesta concorde delle parti); verrà inoltre indicato anche quante volte ci si dovrà incontrare e quando incontrarsi.
L’articolo 4 al punto 1 della legge 162/2014 statuisce che, nel caso in cui l’altro coniuge non risponda alla lettera: “la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione a stipulare la Convenzione può essere valutato dal giudice ai fini delle spese di giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 primo comma del codice di procedura civile”. Quindi, il coniuge che intende divorziare e che non abbia avuto una risposta dall’altra parte dovrà iniziare la procedura giudiziaria: in tal caso, il giudice potrà condannare alle spese il coniuge che non ha risposto alla lettera o ha rifiutato di aderire alla Convenzione.
L’esito finale della procedura è rappresentato da un accordo che avrà lo stesso valore giuridico di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale ovvero, in caso di mancato accordo, sarà necessario adire le vie giudiziarie.
Accordo di negoziazione assistita per divorzio
L’accordo deve formarsi sugli interessi dei coniugi, può abbracciare tutte le questioni patrimoniali e familiari, può indicare l’ammontare dell’assegno familiare, e l’affido dei figli.
L’art. 6 della L.160/2014 disciplina l’accordo di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio e prevede che, con la stipula della convenzione di negoziazione assistita, i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, senza necessità di intervento del giudice.
La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti:
L’accordo, redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti e dai difensori:
- nel caso di assenza di figli, è sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati;
- nel caso di presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, il Pubblico Ministero, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale; quest’ultimo, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato l’accordo, e dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata, munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
I vantaggi della negoziazione assistita per separazione e divorzio
Il vantaggio della procedura di accordo di separazione tramite negoziazione assistita risiede nella velocità della conclusione del procedimento. Una volta autorizzato, l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia; inoktre, dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata, munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
Punti di debolezza della disciplina sono: l’efficacia esclusivamente obbligatoria degli accordi di trasferimento immobiliare e il mancato beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
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